Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 40 Parametri per la dotazione dei parcheggi

1. Oltre agli standard previsti dal DM n° 1444/1968 da rispettare nell'ambito generale del RU, per ciascuna tipologia di costruzione, sono richiesti i seguenti parcheggi:

  1. a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 122/1989, parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc.;
  2. b) per tutte le destinazioni d'uso, ad eccezione del commercio e pubblici esercizi (Tc), i parcheggi per la sosta stanziale in aggiunta a quelli di cui alla lettera a), nella misura indicata nella tabella 1;
  3. c) per la sola destinazione d'uso commercio e pubblici esercizi (Tc) i parcheggi per la sosta di relazione, nella misura indicata nella tabella 2.
Tab. 1 - Parametri per il dimensionamento dei parcheggi per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione del commercio e pubblici esercizi (Tc)
Sigla Destinazione d'uso Parcheggi per la sosta stanziale
R Residenza 0,5 mq/mq SUL con un minimo di un posto auto per alloggio
I Industria e artigianato produttivo 0,2 mq/mq SUL
IS Artigianato di servizio 0,25 mq/mq SUL
Ta Attività ricettive 0,35 mq/mq SUL e comunque non meno di 0,5 posto auto a posto letto
Ta Campeggi 1 posto auto ogni piazzola;
in presenza di bungalows non meno di 0,5 posto auto a posto letto
Tb1 Uffici privati e studi professionali 0,4 mq/mq SUL
Tb2 Agenzie o sportelli bancari, agenzie assicurative, immobiliari e similari 0,4 mq/mq SUL
Tb3 Direzionale di ricerca, parco scientifico tecnologico, con servizi annessi 0,4 mq/mq SUL
S Servizi si rinvia agli articoli da 87 a 99
Tab. 2 - Parametri per il dimensionamento dei parcheggi di relazione per la destinazione d'uso commercio e pubblici esercizi (Tc)
Sigla Destinazione d'uso Parcheggi per la sosta di relazione
Tc1 Esercizi di vicinato 1 mq/mq SV
Tc2 Medio piccole strutture di vendita
SV fino a 800 mq.
1,5 mq/mq SV oltre ad 1 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
Tc3 Medio grandi strutture di vendita
SV > 800 e fino a 1500 mq.
1,75 mq/mq SV oltre ad 1 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV
Tcc Grandi strutture di vendita di tipo A, B, C 2 mq/mq SV oltre ad 1,5 mq/mq di superficie coperta aperta al pubblico diversa dalla SV

2. I parcheggi per la sosta stanziale da prevedere esclusivamente per le nuove costruzioni, devono essere realizzati su aree private.

3. I parcheggi per la sosta stanziale e di relazione, devono essere realizzati in aree private e sono reperiti all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi. Per le nuove costruzioni tali parcheggi devono essere individuati all'interno dell'area di trasformazione. Nel caso di mutamenti della destinazione d'uso, che determinano incremento di carico urbanistico, la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, è data dalla differenza tra quella prevista per la destinazione originaria e quella di progetto. In caso di frazionamento di unità immobiliari ad uso residenziale (R) o direzionale (Tb1 e Tb2) la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, dovrà essere riferita alle unità immobiliari in aumento. Si esclude dal conteggio della superficie a parcheggio, da ricercare, l'unità immobiliare derivata con la SUL maggiore, comunque dovrà essere garantito almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante. Nei casi di frazionamento e/o mutamenti della destinazione d'uso possono essere computate, quali parcheggi stanziali, aree poste entro un raggio di 500 mt., se della stessa proprietà, da assoggettare a vincolo di pertinenzialità alle unità immobiliari in aumento.

4. I posti auto che devono essere individuati in relazione alla superficie minima di parcheggio non possono avere dimensioni inferiori a quelle previste dal Codice della Strada; ogni 40 posti auto ne deve essere previsto almeno uno per disabili.

5. Nel caso di residenze di nuova costruzione attuate senza il ricorso al Piano Urbanistico Attuativo, almeno un posto auto per alloggio deve essere coperto ed integrato nell'edificio.

6. Per gli edifici a destinazione commerciale, i parcheggi di cui alla lettera a) del comma 1, sono maggiorati del 10% degli spazi per i parcheggi temporanei dei mezzi per la movimentazione delle merci. Una quota del 10% dei parcheggi di cui alla lettera c) del comma 1, è riservata al personale dipendente.

7. Per gli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita, come previsto dalla L.R. n. 28/2005 e dal DPGR n. 15/R/2009, ai fini della dotazione di parcheggi, la superficie di vendita è valutata pari a 1/10 sino alla dimensione di 1.500 mq. L'eventuale superamento di tale dimensione è valutato pari a 1/4. L'applicazione di tale possibilità comporta da parte del proprietario dell'immobile la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo relativo all'uso commerciale per i seguenti prodotti:

  1. a) autoveicoli,motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi
  2. b) legnami
  3. c) attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio
  4. d) materiali per l'edilizia
  5. e) materiali termoidraulici

8. Per tutte le strutture ricettive sono fatte salve le dotazioni a parcheggio previste dalla normativa regionale in materia anche in funzione della classificazione da attribuire alla struttura ricettiva stessa.

9. La possibilità di monetizzare le dotazioni minime di parcheggio, laddove consentita, è specificata nella normativa dei singoli tessuti di cui alla parte II titolo II e delle trasformazioni di cui alla parte III. Dovrà comunque essere dimostrata l'impossibilità di reperire la dotazione minima di sosta in tutto o in parte. I corrispettivi delle monetizzazioni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale saranno periodicamente aggiornati sulla base di quanto previsto nella medesima deliberazione. Essi devono essere utilizzati per realizzare o mantenere strutture e aree pubbliche destinate alla sosta. In alternativa alla monetizzazione può essere concordemente valutata e consentita, dagli uffici comunali preposti, la realizzazione e cessione di parcheggi in aree limitrofe a quella d'intervento, anche se non adiacenti, tenendo conto del raggio di influenza delle singole funzioni.

10. In caso di ampliamento la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, dovrà essere computata per la parte di superficie in ampliamento.

11. Nelle zone con destinazione a commercio e pubblici esercizi (Tc), direzionale (Tb) e servizi (S) per incrementare la dotazione posti auto, è consentito realizzare nuove superfici a parcheggio con sistemi del tipo "Fast-Park" alle seguenti condizioni:

  • - per le attività ed i servizi esistenti, previa l'effettuazione di un'accurata valutazione degli effetti sia paesaggistici che funzionali, anche in relazione al sistema della mobilità e traffico;
  • - per le nuove attività e servizi, a seguito di dimostrata impossibilità di soluzioni alternative per raggiungere i minimi richiesti dal presente RU con specifici obblighi per il mantenimento nel tempo del suddetto sistema di parcamento da parte dei soggetti interessati;
  • - che l'intervento massimo consentito non sia il RRC.
Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02