Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante al Regolamento Urbanistico Parco agricolo sportivo "La Cittadella dello sport (ATI 7)"- approvazione del 02.08.16

Art. 173 Verifiche ambientali

1. Prima della richiesta di un titolo edilizio per nuova edificazione o cambio d'uso, i richiedenti devono verificare se l'area è inserita nell'anagrafe dei siti contaminati del "Piano provinciale di bonifica delle aree inquinate", approvato con D.P. n. 853 del 26/11/07. In questo caso è necessario attivare la procedura di verifica ambientale prevista dal Titolo V, parte IV del Dlgs n.152/2006 tramite la presentazione di un Piano di Caratterizzazione per la verifica delle matrici ambientali.

2. Il DPGR n.14/R-2004 ed in particolare gli articoli 48 e 63, prevede che nella progettazione di interventi edilizi e/o di recupero per:

  • - la riconversione di siti precedentemente destinati ad uso commerciale ed industriale in aree residenziali;
  • - la dismissione di attività commerciali e industriali, caratterizzate da attività potenzialmente inquinanti ai sensi del D.M. del 16/05/89 e/o ai sensi del vigente Piano Provinciale con cambio di attività anche senza variazione di destinazione d'uso urbanistica;
  • - debba essere certificata l'assenza di contaminazione mediante la redazione di un Piano di indagini e la conseguente esecuzione di accertamenti ambientali effettuati sotto controllo dell'ARPAT e della Provincia che attestino il non superamento delle Concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) come definite dal Dlgs n.152/2006. Il livello di approfondimento del Piano di indagini sarà commisurato alla tipologia effettiva delle pregresse attività condotte nel sito interessato.
Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02