Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante relativa all'area del complesso ospedaliero "Santa Maria alle Scotte"- approvazione del 19.12.13

Art. 162 Installazione di manufatti precari e di serre temporanee

1. La realizzazione di manufatti precari di cui all'art. 41, co. 8 della LR 1/2005 è soggetta alle condizioni di cui all'art. 7 del DPGR 9 febbraio 2007 n. 5/R.

2. La installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all'art. 41, co. 8 della LR 1/2005 è soggetta alle condizioni di cui all'art. 8 del DPGR 9 febbraio 2007 n. 5/R.

3. Al fine di consentire lo svolgimento di attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse del territorio rurale e permettere di allevare cavalli è consentita, come previsto al comma 5 dell'art. 41 della Legge Regionale 1/2005 e alle condizioni dell'art.6 del Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III della suddetta LR (DPGR 09-02-2007, n. 5/R), l'istallazione di annessi e manufatti senza che sia modificata la morfologia dei luoghi e purché tali manufatti siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri, non abbiano opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

4. La realizzazione degli annessi e manufatti di cui al comma 3 puo essere richiesta dai proprietari del terreno e dei cavalli ed è consentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 158 comma 2 alinea da 1 a 6, e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2 nonché nelle aree Ve di cui all'art. 106 e, qualora consentito dalle normative igenico-sanitarie vigenti, nei resede dei BSA collocati in ambito urbano;
  • - costruzione in legno, eventualmente con struttura metallica, appoggiata al suolo (senza fondazioni) Eventuali pavimenti non dovranno essere realizzati con una soletta di cemento direttamente appoggiata a terra. La copertura potrà essere realizzata sia a pendenza singola che doppia, in legno, laterizi oppure con rame o guaina ardesiata. A copertura delle porte di accesso potrà essere previsto uno sporto di gronda non superiore ad un metro;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima di mq. 15 per ogni 5000 mq. di terreno e comunque fino ad un massimo di 90 mq. (6 box comprensivi di piccoli spazi di servizio), con altezza massima in gronda di ml. 2,50;
  • - assenza di impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché quelli di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
  • - divieto di abbattere alberi.

5. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 3 è subordinata ad autorizzazione comunale di durata triennale rinnovabile su richiesta.

6. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione comunale deve essere presentata dal soggetto avente titolo e deve indicare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 5000 mq. ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, comma 2 delle presenti NTA.

7. Il rilascio dell'autorizzazione comunale e subordinato alla preliminare o contestuale sottoscrizione da parte del proprietario-richiedente di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto la tempestiva rimozione dell'annesso o del manufatto al cessare dell'attività o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste. Il proprietario-richiedente al momento del rilascio dell'autorizzazione comunale deve fornire idonee forme di garanzie dell'adempimento dell'obbligo di rimozione.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02