Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante al Regolamento Urbanistico per zone varie e valorizzazione dei beni comunali- approvazione del 28.04.15

Art. 161 Realizzazione di nuovi annessi per l'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli

1. La realizzazione degli annessi agricoli di cui all'art. 6 del DPGR 9 febbraio 2007 n. 5/R è consentita nel rispetto delle prescrizioni e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:

  • - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2;
  • - costruzione in legno appoggiata al suolo (senza fondazioni) e tetto a due falde coperto in legno, laterizi oppure con rame o guaina ardesiata;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - superficie massima coperta di mq. 10 e altezza massima in gronda di ml. 2,4;
  • - assenza di impianti idrici e di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico ;
  • - divieto di realizzare nuove recinzioni oppure di abbattere alberi.

2. La realizzazione dei manufatti è subordinata ad autorizzazione comunale di durata triennale rinnovabile su richiesta.

3. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione comunale deve essere presentata dal soggetto avente titolo e deve indicare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 5000 mq. ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, co. 2 delle presenti NTA.

4. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preliminare o contestuale sottoscrizione da parte del proprietario-richiedente di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto la tempestiva rimozione dell'annesso o del manufatto al cessare dell'attività o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste. Il proprietario-richiedente al momento del rilascio dell'autorizzazione comunale deve fornire idonee forme di garanzie dell'adempimento dell'obbligo di rimozione.

5. È vietato ospitare stabilmente nei medesimi locali cani o animali da cortile di qualsiasi tipo.

6. L'autorizzazione comunale può essere revocata, oltre che nelle ipotesi contemplate dall'art. 21quinquies, legge n. 241/1990, nei seguenti casi:

  • - degrado del manufatto dovuto all'incuria;
  • - realizzazione di ulteriori manufatti e/o di recinzioni metalliche;
  • - cessazione dell'utilizzo agricolo;
  • - accertamento di usi residenziali, ancorché saltuari o temporanei.

7. La revoca dell'autorizzazione comunale comporta l'obbligo per il proprietario di rimuovere tempestivamente l'annesso o il manufatto realizzato.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02