Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Consolidamento della Strada Comunale di Terrensano e Belcaro- approvazione del 14.01.20 (vigente)

Art. 151 Sistema delle crete (PAE4, PAE5, PAE6)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al sistema delle Crete dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • - ampliare la consistenza delle aree con presenza di fitocenosi autoctone (boschi e cespuglieti), anche utilizzando aree marginali, residue od abbandonate;
  • - favorire la presenza negli impluvi di elementi di vegetazione riparia in continuità con i Paesaggi del Fondovalle;
  • - limitare l'ubicazione di colture legnose introdotte dalla disciplina europea agli impluvi o ai versanti lontani da nuclei edilizi e non adiacenti alle colline sabbiose;
  • - ridurre, nelle fasce collinari, la dimensione dei campi a seminativo, reintroducendo elementi divisori come siepi e filari, disposti in modo da garantire sia la stabilità dei versanti che la continuità della rete ecologica;
  • - migliorare la qualità percettiva degli insediamenti di crinale, sia attraverso la tutela della maglia fitta del promiscuo sui ripiani sia attraverso la modifica delle alterazioni indicate nella tavola C.5.03 del Piano Strutturale.

2. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto o in parte in questo Sistema di Paesaggio assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle tipologie di cui al comma 1. In particolare:

  • - limitando, ai fini del restringimento della maglia dei campi, l'estensione unitaria ad un massimo di ha. 15;
  • - ripristinando le colture arboree sui crinali in prossimità degli edifici;
  • - creando boschetti autoctoni isolati in posizione di crinale;
  • - arretrando le arature e le semine di almeno 5 m da ogni lato dell'impluvio al fine di favorire l'incremento della vegetazione naturale negli impluvi e l'affermazione dei processi evolutivi naturali.

3. Gli interventi di ripristino e recupero ambientale promossi da soggetti pubblici o privati, assumono come azioni prioritarie quelle indicate nel precedente comma 1.

4. Sia nel sottosistema delle Crete dell'Arbia (PAE 4) che in quelli delle crete di San Miniato (PAE 5) e delle crete di San Martino (PAE 6) è ammessa la realizzazione sia di annessi che di case rurali tramite PMAA con le modalità di cui agli artt. 158 e 159 delle presenti norme.

5. Salvo imperativi tecnici, da dimostrarsi esplicitamente, le residenze rurali e gli annessi richiesti attraverso i PMAA saranno realizzati in corrispondenza dei ripiani sommitali dei crinali, con esclusione dei versanti e degli impluvi.

6. Nel sottosistema delle crete di San Miniato si dovrà perseguire l'attenuazione della presenza degli incolti attraverso la ripresa delle attività colturali, oppure, in alternativa facilitandone l'evoluzione in aree boscate.

7. Nel sottosistema delle crete di San Martino gli obiettivi da perseguire sono l'attenuazione della presenza degli incolti ed il ripristino degli assetti agrari, anche al fine di contestualizzare la presenza delle infrastrutture viarie di fondovalle e l'edificato compatto collinare.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02