Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante al Regolamento Urbanistico per zone varie e valorizzazione dei beni comunali- approvazione del 28.04.15

Art. 148 Definizioni del territorio rurale e di attività agricola; disposizioni generali

1. Al territorio rurale appartengono le parti del territorio comunale esterne al perimetro dei centri abitati, individuato come previsto dall'art. 55 comma 2, lett. b della L.R. 1/2005; nel territorio rurale sono ammesse le trasformazioni previste per l'attività agricola nonché quelle disciplinate esplicitamente dal RU.

2. Il territorio rurale è classificato "a prevalente funzione agricola"; la dizione "territorio rurale" utilizzata nel RU è da considerarsi sinonimo della dizione "territorio aperto" del PS.

3. Il presente Titolo V delle NTA del RU disciplina:

  • - nel Capo I le norme di carattere generale finalizzate ad assicurare la compatibilità delle trasformazioni del territorio rurale con il disegno complessivo del PS, comprensiva della disciplina delle attività estrattive;
  • - nel Capo II le modalità di formazione ed i contenuti dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale (di seguito PMAA) di cui all'art. 42, comma 6 della L.R. 1/2005.

4. Nel territorio rurale sono vietati:

  • - depositi di materiali, veicoli ed immagazzinamento di merci di qualsiasi tipo se non preordinati all'esercizio dell'attività agricola;
  • - la discarica di qualsiasi materiale se non autorizzato dall'Amministrazione competente in materia, ai sensi della normativa vigente;
  • - il prelievo e il riporto d'inerti e di terra non autorizzati.

5. La realizzazione di impianti per la produzione dell'energia rinnovabile è soggetta alla seguente disciplina:

  1. a) i pannelli fotovoltaici o solari possono essere installati sulle coperture degli edifici, con esclusione di quelli che hanno come intervento massimo consentito il restauro e il risanamento conservativo e comunque complanari alle falde del tetto;
  2. b) i pannelli fotovoltaici o solari possono essere installati a terra in siti che associno la corretta esposizione e la prossimità agli edifici con la assenza di significativi impatti sul paesaggio: la potenza installata deve essere commisurata alle documentate esigenze degli edifici e delle attività; la installazione di impianti a terra è comunque esclusa all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni culturali e Paesaggistici;
  3. c) gli impianti eolici possono essere realizzati esclusivamente nei sottosistemi di paesaggio delle Crete d'Arbia, dei Crinali di via Massetana e Grossetana, delle Colline del Bozzone. La potenza installata deve esser commisurata alle documentate esigenze degli edifici e delle attività; è comunque esclusa la installazione di impianti con altezza del rotore superiore ai 25 mt;
  4. d) gli impianti geotermici con sonde orizzontali (impianti di superficie) possono essere realizzati ad esclusione dei resede dei BSA di valore eccezionale dove è peraltro vietata l'installazione degli impianti di cui alle precedenti lettere b) e c) del presente comma.
  5. e) la realizzazione di impianti a biomasse, necessariamente alimentati con filiera corta, è ammessa entro il limite di potenza di 300 kw.

6. La realizzazione di vasche di accumulo di acque (fontoni o invasi artificiali) di superficie superiore ai 200 mq. è subordinata alla presentazione di un PMAA che ne dimostri la necessità per finalità colturali. La collocazione dei fontoni, di qualunque dimensione, deve essere coerente con l'efficiente captazione e con le zone di utilizzo delle acque.

7. Allo scopo di salvaguardare il corretto equilibrio paesaggistico-ambientale e le connesse esigenze di tutela, la previsione di aree destinate all'ospitalità in spazi aperti previsti dalla L.R. n.8 del 28/12/2009 per la Disciplina delle attività agrituristiche, è preclusa nelle zone sottoposte al vincolo paesaggistico (D.Lgs. 431/2004) e nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico (R.D. n.3267/1923). Nelle aree ove è possibile svolgere l'attività di ospitalità in spazi aperti, non sono ammesse trasformazioni dei suoli quali nuova viabilità, scavi e riporti e pavimentazioni. Sono esclusi comunque i resedi dei BSA valutati di valore eccezionale.

8. Nel territorio rurale è vietata la realizzazione di nuovi alberghi, anche mediante la richiesta di cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente, salvo prescrizioni particolari indicate nelle tavole RU2 ed RU3.

9. È vietata la realizzazione di volumi sotterranei diversi dalle cantine richieste tramite PMAA o di parcheggi sotterranei, ad esclusione di quelli realizzabili utilizzando preesistenti salti di quota e comunque in assenza di viabilità aggiuntiva e di risagomature di versanti. È consentita, ad esclusione dei resedi ove l'intervento massimo è il RRC, la realizzazione di parcheggi a scomparsa, nella misura massima di un posto auto per unità immobiliare. Non è consentita la realizzazione di nuovi volumi sotterranei al di sotto di edifici o di annessi esistenti.

10. La realizzazione di trasformazioni edilizie, urbanistiche ed infrastrutturali nel territorio rurale non previste dal RU e proposte da soggetti pubblici, è subordinata ad uno specifico accordo di pianificazione che accerti il rispetto delle prestazioni non negoziabili definite nella Parte II, Titolo I del PS, nonché la coerenza sostanziale con la disciplina del PS e del RU.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02