Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.2 del 24.01.2011- approvazione del 24.01.11

Art. 13 Grandezze edilizie

1. Superficie utile lorda (SUL): misura in mq. la somma delle superfici lorde dell'Unità edilizia, ossia quelle comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d'uso. Dal computo della SUL sono escluse le seguenti superfici:

  1. a) vani corsa degli ascensori, vani scala e androni condominiali;
  2. b) locali o volumi tecnici, per una superficie inferiore a 1/12 della superficie coperta dell'immobile: tali ambienti devono essere destinati a funzioni tecniche o condominiali;
  3. c) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano-terra, se di superficie inferiore al 10% della SUL della unità edilizia cui appartiene;
  4. d) garage e posti auto coperti realizzati ai sensi dell'art. 40 delle presenti norme, a servizio dell'unità edilizia;
  5. e) locali ricavati tra intradosso del solaio di copertura e l'estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, se non destinati ad accessori esclusivi all'appartamento sottostante ancorché non abitabile;
  6. f) ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm. di spessore;
  7. g) serre captanti, torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico ed idrico.
  8. h) le superfici con destinazione a cantina completamente interrate, senza accessi ed aperture all'esterno del fabbricato, fino ad un massimo del 10% della SUL dell'unità edilizia di appartenenza.

Le superfici di cui alle lett. a), b) e c), sommate tra loro, non devono superare il 25% dell'intera SUL.

2. Volume (V): il volume è calcolato come quello del solido geometrico, comprendendo sia la parte fuori terra sia quella interrata, decurtato dalle parti aperte o parzialmente coperte quali terrazze e balconi ed i volumi di cui al precedente comma 1 lettera b.

3. Altezza degli edifici (H): misura la differenza in ogni punto tra la quota di sistemazione esterna e la quota della linea di gronda; la quota di sistemazione esterna è stabilita nel progetto allegato al titolo abilitativo; la linea di gronda è data dall'intersezione tra l'intradosso del solaio di copertura e il piano verticale di facciata. Possono superare l'altezza massima consentita solo i locali di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c) ed e).

4. Distanza degli edifici dai confini di lotto (DC): misura la distanza minima tra l'esterno del muro perimetrale o le parti aggettanti dell'edificio, diverse dalla gronda, dalle canne fumarie, dagli elementi decorativi ed il confine del lotto.

5. Distanza degli edifici dalle strade (DS): misura la distanza minima tra l'esterno del muro perimetrale e le parti aggettanti dell'edificio, diverse dalla gronda, dalle canne fumarie, dagli elementi decorativi ed il confine stradale prospiciente.

6. Distanza tra edifici (DE): misura la distanza minima, fuori terra, tra i muri perimetrali esterni e le parti aggettanti dell'edificio, diverse dalla gronda, dalle canne fumarie, dagli elementi decorativi e gli edifici prospicienti. Salvo diversa indicazione, tale distanza non può essere inferiore a 10 ml.

7. Superficie di vendita (SV): riferita ad un esercizio commerciale, si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, vetrine, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse, servizi igienici, ecc.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02