Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.2 del 24.01.2011- approvazione del 24.01.11

Art. 104 Verde di ambientazione (Vd)

1. Il verde di ambientazione, indicato con la sigla Vd nelle tavole RU2 ed RU3, ha come finalità quella di migliorare i rapporti paesaggistici tra gli insediamenti e le infrastrutture con i contesti che li circondano.

2. Nel caso di aree di verde di ambientazione collocate lungo arterie stradali oppure tra edificato e territorio aperto, la previsione è finalizzata al raccordo tra superfici urbanizzate e contesto agricolo circostante, nonché alla attenuazione dell'eventuale inquinamento acustico e dell'aria generato dalla circolazione veicolare.

3. Il verde di ambientazione è da considerarsi sia che come elemento di mitigazione sia come fascia infrastrutturale ed pertanto possibile realizzarvi infrastrutture di interesse pubblico quali ferroviarie, arterie stradali, parcheggi, elementi accessori della mobilità e opere di protezione idraulica.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02