Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.2 del 24.01.2011- approvazione del 24.01.11

Art. 102 Orti urbani (Vb)

1. Nelle aree delimitate nella tavola RU2 come orti urbani (Vb) vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

  • - riqualificazione del paesaggio;
  • - promozione e razionalizzazione delle attività di coltivazione per l'autoconsumo praticate da cittadini ed associazioni.

2. In singoli orti di dimensione pari o superiore a mq. 50, è consentita la realizzazione di manufatti temporanei adibiti a deposito degli attrezzi e dei prodotti dell'orto che soddisfi le seguenti condizioni:

  • - superficie massima di mq. 0,04 per mq. di orto fino al massimo di mq. 20;
  • - costruzione in legno appoggiata al suolo (senza fondazioni) e tetto a falde coperto in legno, rame, lamiera zincata o guaina ardesiata;
  • - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
  • - altezza massima in gronda di ml. 2,2;
  • - assenza di impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché di impianti di illuminazione esterna;
  • - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e impianti elettrici aerei; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
  • - divieto di realizzare recinzioni non schermate da essenze vegetali e di abbattere alberi.

3. È in ogni caso vietata la realizzazione di manufatti per la dimora di animali da cortile o di cani.

4. La realizzazione dei manufatti è subordinata ad autorizzazione comunale di durata triennale rinnovabile su richiesta. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla preventiva e preliminare eliminazione dei manufatti esistenti non autorizzati, costruiti con materiale di recupero (lamiere, bandoni, faesite, legno ed altro).

5. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione comunale deve essere presentata dal soggetto avente titolo e deve indicare:

  • - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
  • - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
  • - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto.

6. Il richiedente al momento del rilascio dell'autorizzazione comunale deve fornire idonee forme di garanzia dell'adempimento dell'obbligo di rimozione del manufatto al momento della scadenza dell'autorizzazione stessa o che consegua a specifico provvedimento di revoca adottato dall'Amministrazione comunale.

7. L'autorizzazione comunale può essere revocata, oltre che nelle ipotesi contemplate dall'art. 21quinquies, legge n. 241/1990, nei seguenti casi:

  • - degrado del manufatto o dei luoghi dovuto all'incuria;
  • - realizzazione di ulteriori manufatti non autorizzati;
  • - cessazione dell'utilizzo ortivo;
  • - accertamento di usi residenziali, ancorché saltuari o temporanei.

8. La revoca dell'autorizzazione comunale comporta l'obbligo per il proprietario di rimuovere tempestivamente l'annesso o il manufatto realizzato. 9. Nelle porzioni di orti urbani ricadenti in aree esondabili, è vietata la realizzazione di recinzioni che possono recare ostacolo al libero deflusso delle acque.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02