Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante al Regolamento Urbanistico al complesso scolastico di via Pisacane- approvazione del 11.11.14

Art. 83 Disciplina per gli interventi sugli annessi agricoli

1. Nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni specificate dal RU, sugli annessi rurali non censiti come BSA sono consentiti interventi di:

  • - ristrutturazione edilizia (RI);
  • - demolizione con ricostruzione (DR);
  • - ristrutturazione con addizione funzionale (RA);
  • - demolizione con trasferimento di volume (DT);

2. Negli ampliamenti una tantum di cui all'art 43, comma 3 della L.R. 1/2005 e nei trasferimenti di volumetrie di cui all'art 43, comma 4, lett. b) della L.R. 1/2005 che diano luogo a nuovi edifici sono rispettati - ove applicabili - i criteri di cui all'art. 158 comma 2 delle presenti NTA.

3. In assenza di PMAA possono essere richiesti esclusivamente ampliamenti una tantum fino al 10% del volume preesistente dell'annesso e comunque fino ad una volumetria massima di 300 mc.

4. Per documentate esigenze produttive i PMAA possono prevedere:

  • - ampliamenti volumetrici una tantum fino al 10% del volume preesistente dell'annesso e comunque fino ad un massimo di 500 mc.;
  • - trasferimenti di volumetria tra annessi agricoli fino ad un massimo di 600 mc., a condizione che l'annesso che cede la volumetria venga demolito nella sua interezza, con contestuale ripristino ed eventuale messa a coltura del suo sedime.
Ultima modifica 26/07/2022 - 11:02