Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 52 Aree di pertinenza degli aggregati

1. Sono le aree sottoposte dal P.T.C. della Provincia di Siena a particolare normativa di tutela paesaggistica e che non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici ed al rapporto consolidato tra territorio aperto e insediamenti.

2. In tali aree, in conformità al P.T.C.P., sono da conservare la tessitura e le sistemazioni agrarie tradizionali - caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali (vite/ulivo/seminativi), della forma e della dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini in genere coincidenti con la rete scolante principale - e la vegetazione non colturale (es. filari di gelsi, di vite arborata, alberi isolati), al fine di mantenerne il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico.

3. Non è consentita la nuova edificazione per abitazioni rurali, mentre nuovi annessi agricoli sono ammessi tramite P.A.P.M.A.A. che dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione e con modalità architettoniche coerenti, anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria eventualmente presenti e nel rispetto dei criteri specificati all'art. 13.13 del P.T.C.P. e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. a. i nuovi annessi agricoli dovranno essere realizzati in contiguità con l'insediamento esistente, secondo un assetto planimetrico che porti alla costituzione di un vero e proprio nucleo edificato, permettendo il miglior uso della viabilità esistente e rispettando i criteri insediativi di cui al successivo art. 104;
  2. b. si dovrà prevedere l'introduzione di fasce arboree tra aree edificate e spazi aperti che deve essere coerente al contesto e rafforzare il sistema eco-ambientale.

Laddove siano presenti edifici o manufatti sottoutilizzati o dismessi, privi di valore storico, oppure porzioni di complessi - un tempo a servizio dell'agricoltura - comunque privi d'interesse tipologico-documentale, si dovrà procedere prioritariamente al loro recupero o al loro ampliamento.

Non è consentita la realizzazione di manufatti aziendali temporanei di durata inferiore a due anni di cui all'art. 108 comma 2.

4. Per gli interventi sulle aree di pertinenza degli aggregati ricadenti in ambiti soggetti a provvedimento di tutela si dovrà prestare particolare attenzione alle prescrizioni contenute nella Scheda di Vincolo, di cui alla Sez. 4 del P.I.T./P.P.R.

Art. 53 Aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici

1. Le aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici (BSA), in conformità al P.T.C.P. di Siena, sono soggette ad una disciplina di tutela che è affidata alle competenze provinciali e che esclude, di norma, ogni forma di nuova edificazione. Qualsiasi previsione di trasformazione, affinché si dimostri coerente con il contesto di riferimento, dovrà essere supportata da adeguati approfondimenti valutativi rispettando criteri e indicazioni contenuti nella norma provinciale.

2. In tali aree non è consentita la nuova edificazione per abitazioni rurali. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa a condizione che, attraverso un P.A.P.M.A.A., da assoggettare alle procedure e contenuti di Piano Attuativo, a seguito di specifici studi, si dimostri l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, da valutare di concerto con la Provincia e sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del P.T.C.P. di Siena.

3. Per le aziende agricole il cui centro aziendale ricada all'interno delle aree di pertinenza dei BSA, a condizione che non si alterino le visuali degli stessi BSA ed in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici esistenti e che non si determinino cesure tra parte edificata e contesto rurale in cui gli interventi si collocano, è ammessa la realizzazione di ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A., come di seguito indicati:

  • manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati a terra limitatamente a quelli di durata superiore a due anni, di cui al successivo art. 108, comma 3, non diversamente collocabili;
  • manufatti aziendali non temporanei, di cui al successivo art. 109, comma 1, lett. a, quali basamenti, platee, volumi tecnici e impianti, serbatoi, cisterne strettamente funzionali allo svolgimento delle attività agricole, se non diversamente collocabili; non sono invece consentiti i manufatti prefabbricati, i tunnel per il ricovero dei foraggi e le tettoie di cui all'articolo 109 comma 1 lett. b.

4. Nelle aree di pertinenza dei BSA sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che siano sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio, con successivo rapporto informativo da inviare alla Provincia di Siena:

  1. a) interventi pertinenziali, laddove consentiti dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
  2. b) addizioni volumetriche, laddove consentite dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
  3. c) le piscine interrate pertinenziali;
  4. d) i manufatti amatoriali (box) per il ricovero dei cavalli, alle condizioni di cui al successivo art. 111.

5. In ogni caso, le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con il singolo edificio e con le sue esigenze di tutela. Il mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni individuate dal presente P.O. degli edifici individuati come BSA dal PTC della Provincia di Siena e ai quali il P.O. attribuisce la disciplina di intervento t1, t2 o t3 è ammissibile solo nei casi in cui risulti compatibile con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati e a condizione che il nuovo uso comporti il rispetto delle tessiture agrarie di valore e dei caratteri storici del contesto. Per gli interventi sulle aree di pertinenza dei BSA ricadenti in ambiti soggetti a provvedimento di tutela si dovrà inoltre prestare particolare attenzione alle prescrizioni contenute nella Scheda di Vincolo, di cui alla Sez. 4 del P.I.T./P.P.R.

Art. 54 Edifici e resede censiti di matrice storica

1. Gli edifici censiti nella "Schedatura dei beni storico architettonici del territorio aperto" contenuta nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale nonché nelle "Schede di rilievo in ambito urbano o integrative rispetto a quelle del Piano Strutturale" (RUqc1), contenute nel Quadro Conoscitivo del R.U. previgente, sono riconosciuti quali emergenze del sistema insediativo da sottoporre a particolare disciplina di tutela. Il resede, da intendere come lo spazio scoperto connesso agli edifici censiti di matrice storica, coincidente con il perimetro della rispettiva Scheda, è indicato graficamente nelle tavole del P.O.

2. La disciplina d'intervento del P.O. è modulata in funzione dei giudizi di valore architettonico espressi per ciascun edificio censito, come di seguito elencati:

  • t2 per quelli riconosciuti di rilevante valore storico e interesse documentale;
  • t3 per quelli riconosciuti come coerenti e consolidati rispetto al contesto;
  • t4 per quelli di edificazione recente o di scarso valore, se inseriti in un resede riconosciuto di valore eccezionale, t5 per gli edifici recenti o di scarso valore negli altri casi.

Agli edifici soggetti a vincolo ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).

Le discipline d'intervento ammissibili per gli edifici e resede censiti sono indicate nelle schede normative di riferimento. La zona omogenea è loro attribuita con riferimento allo specifico contesto urbano di appartenenza, nel caso in cui ricadano all'interno del territorio urbanizzato, mentre in generale quando ricadono nel territorio rurale sono classificati come zona omogenea E, salvo limitate eccezioni classificate come zone F.

3. In generale, fatte salve le disposizioni prevalenti delle Schede normative degli edifici censiti come beni storico architettonici allegate alle presenti Norme, le unità abitative a destinazione residenziale risultanti da frazionamenti e/o da mutamento di destinazione d'uso, laddove consentito dalle presenti Norme, degli edifici con disciplina di intervento t1, t2 e t3 dovranno avere una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 80 mq., con una SE minima di 50 mq., che è anche la SE minima consentita per il cambio d'uso verso la residenza di immobili isolati, mentre per gli edifici con disciplina di intervento t4 e t5 la dimensione media non dovrà essere inferiore a 70 mq., con una SE minima di 50 mq..

In aggiunta alle dimensioni minime e medie degli alloggi dovranno essere previsti, all'interno dell'immobile oppure negli annessi esistenti anche comuni posti in prossimità, locali ricovero attrezzi per la cura degli spazi aperti di ampiezza pari ad almeno 8 mq. per ogni unità abitativa, con accesso dall'esterno.

4. Il mutamento di destinazione d'uso o il frazionamento, sono subordinati al miglioramento e alla conservazione dei caratteri tipologici dei resede (aie, giardini, terrazzamenti, ecc.), salvaguardandone le geometrie e le dimensioni e conservandone i materiali e gli elementi funzionali e decorativi (pavimentazioni, recinzioni, pozzi, lavatoi, tabernacoli, ecc.). Vista la loro origine rurale il progetto di resede degli edifici censiti, ovunque esso sia, nel territorio urbanizzato o nel territorio rurale, deve rispettare le prescrizioni di cui al successivo art. 100.

5. I resede censiti possono comprendere parchi, giardini storici, broli e corti che sono pertinenze originarie o comunque storicizzate di ville e complessi monumentali di valore storico-architettonico. In questi casi oltre al il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere, si devono tutelare i manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, ecc.). Il sistema del verde è da preservare nella sua integrità curando la conservazione degli elementi vegetali lineari e puntuali. Non è ammesso l'abbattimento o danneggiamento delle alberature e del disegno arboreo dei giardini e parchi storici. Sono fatti salvi gli interventi a garanzia della pubblica incolumità dovuta a senescenza, problematiche strutturali o fitosanitarie delle piante. Negli interventi di sostituzione di piante malate o compromesse deve essere garantito l'utilizzo della medesima specie salvo motivazioni di ordine fitosanitario o di evidente incompatibilità tra le specie originarie e il sito di impianto.

6. Negli edifici censiti ricadenti nel territorio urbanizzato, salvo le specifiche destinazioni eventualmente riportate nelle schede normative, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Artigianale di servizio (b3), Commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (c1), Direzionale e di servizio nelle sotto-articolazioni e1 ed e2, mentre sono sempre consentiti gli Spazi e le attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico (s).

Il passaggio alla funzione residenziale non è comunque ammesso in caso di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia di edifici aventi altra destinazione d'uso o mista. Tali interventi precludono anche la possibilità di un successivo mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale.

7. Negli edifici censiti ricadenti in territorio rurale, per gli usi compatibili, oltre a quelli agricoli che sono sempre consentiti, valgono le prescrizioni di cui al successivo art. 96, fatte salve eventuali specifiche destinazioni d'uso attribuite nelle schede normative di riferimento.

8. I resede censiti sono classificati in relazione al loro valore storico e paesaggistico (eccezionale, buono, medio, scarso) e per quelli ricadenti in territorio rurale la normativa di cui al Titolo VIII, Capo III - Nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura è differenziata dal P.O. nel modo seguente.

  1. a) nei resede censiti di valore eccezionale, la realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 103 delle presenti Norme, è consentita esclusivamente a condizione che il centro aziendale ricada al loro interno e che si dimostri l'impossibilità, o comunque l'inopportunità della collocazione in altro luogo della proprietà fondiaria all'esterno del resede stesso; in tali resede non sono consentiti i manufatti aziendali realizzabili senza PAPMAA, né quelli amatoriali, di cui ai successivi articoli 105, 106 e 107;
  2. b) nei resede censiti di valore diverso da eccezionale la realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 103 delle presenti Norme, è consentita alla sola condizione che si dimostri l'impossibilità, o comunque l'inopportunità della collocazione in altro luogo della proprietà fondiaria all'esterno del resede stesso; in tali resede a condizione che si realizzino interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico è inoltre consentita la realizzazione di:
    • manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati a terra di durata superiore a due anni, di cui al successivo art. 108, comma 3, non diversamente collocabili e fino a un massimo di 50 mq.;
    • manufatti aziendali non temporanei, di cui al successivo art. 109, comma 1, lett a, quali basamenti, platee, volumi tecnici e impianti, serbatoi, cisterne strettamente funzionali allo svolgimento delle attività agricole, se non diversamente collocabili; non sono invece consentiti i manufatti prefabbricati, i tunnel per il ricovero dei foraggi e le tettoie di cui all'art. 109, comma 1 lettera b.
    • box per il ricovero di cavalli, fino ad un massimo di 30 mq. (2 posti), da realizzarsi con strutture di legno (solo nei resedi collocati nel territorio rurale), con le modalità previste dal successivo art. 111;
    • manufatti amatoriali di cui ai successivi artt. 110 e 112 fino a un massimo di 30 mq. complessivi.

9. Per gli interventi sui resede censiti ricadenti in ambiti soggetti a provvedimento di tutela si dovrà prestare particolare attenzione alle prescrizioni contenute nella Scheda di Vincolo, di cui alla Sez. 4 del P.I.T./P.P.R.

Art. 55 La via Francigena

1. Lungo il tracciato della Via Francigena, così come determinato da Ministero per i Beni culturali (MiBAC), in tutto il territorio comunale e quindi anche nei tratti non soggetti a vincolo (da l'Osteriaccia alla Tangenziale, tra Podere le Coste e Poderuccio) valgono in particolare le seguenti prescrizioni per gli interventi:

  • il tracciato deve essere mantenuto nella sua configurazione attuale, fatte salve eventuali modifiche soltanto se utili alla sicurezza degli utenti e/o migliorative in termini di valore paesaggistico;
  • devono essere conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli) e di pertinenza stradale (pilastrini, edicole, marginette, cippi) di valore storico;
  • nei tratti in cui il percorso si sviluppa su viabilità ordinaria l'eventuale l'introduzione di sistemi, opere e manufatti per la regolazione del flusso veicolare (rotatorie, svincoli, circonvallazioni, innesti, dissuasori) deve garantire la percorrenza escursionistica anche in sede separata;
  • per la viabilità non asfaltata deve essere mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto;
  • l'eventuale realizzazione di aree di sosta e di belvedere non deve compromettere il valore simbolico e i caratteri dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non deve comportare l'aumento della superficie impermeabile;
  • la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali devono essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, al valore simbolico e ai caratteri dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche;
  • il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie e nelle intersezioni stradali deve essere coerente con il valore simbolico e paesaggistico del contesto.

Art. 56 Tessiture agrarie di pregio

1. Le tessiture agrarie di pregio a maglia fitta rappresentano quelle parti del paesaggio agrario meglio conservate o meno alterate rispetto alle forme storiche di riconosciuto valore. Esse sono rappresentate dal complesso di sistemazioni idraulico agrarie e impianti arborei rimasti integri fino al termine della mezzadria e oggi ancora rilevabili, talvolta in abbandono, soprattutto in prossimità del territorio urbanizzato. Tra le tessiture di pregio la più rappresentata e meritevole di tutela è la tessitura agraria dell'olivo e del promiscuo tipica delle aree di crinale, talvolta associata a sistemi terrazzati. Alle tessiture agrarie è riconosciuto un ruolo multifunzionale (paesaggistico, protettivo, ecosistemico).

2. Le sistemazioni agrarie tradizionali e la vegetazione non colturale, nelle diverse forme in cui costituisce tessitura agraria di pregio, in conformità al P.I.T./P.P.R. dovranno essere tutelate garantendo:

  • il mantenimento della rete della viabilità campestre e la vegetazione tradizionale in tutte le forme che segnano il paesaggio (filari, siepi, alberature isolate, a gruppi, vegetazione riparia, ecc.), anche attraverso operazioni di ripristino, sostituzione e integrazione;
  • la funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e la capacità di invaso della rete scolante;
  • il ripristino non solo a fini colturali ma anche paesaggistici e di contrasto al dissesto idrogeologico in contesti non legati all'uso agricolo dei suoli.

3. Le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muri di contenimento lungo le strade), indipendentemente dalla loro collocazione ed anche se non censite specificamente dal P.O., sono da conservare integralmente, anche attraverso il risarcimento nelle parti crollate, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché compatibili, sia per le tecniche costruttive, che per i materiali impiegati, ma comunque di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque.

4. Nella progettazione di interventi di miglioramento agricolo ambientale e paesaggistico si procede al censimento delle tessiture agrarie a maglia fitta e delle emergenze paesaggistiche definite dal PTC di Siena, proponendone la permanenza e la manutenzione, come richiesto dallo stesso PTC e recependo anche gli indirizzi previsti per gli ecosistemi agropastorali del P.I.T./P.P.R.

Art. 57 La viabilità rurale

1. La viabilità rurale ed i percorsi poderali costituiscono un patrimonio da tutelare nella sua integrità e consistenza e da mantenere in condizioni di fruibilità, garantendone l'accessibilità; pertanto devono pertanto essere conservate e, se necessario, ripristinate:

  • la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • le alberature tradizionali segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati.

2. Gli interventi di manutenzione degli elementi di cui al comma 1 devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse altresì tecniche nuove purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

3. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:

  • non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica;
  • siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ecc.) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ecc.) di valore storico-tradizionale;
  • sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale.

4. È vietata l'asfaltatura ed in generale la pavimentazione delle strade bianche, mentre sono consentiti esclusivamente interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

  • in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  • in presenza di pendenze molto elevate.

In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

5. Eventuali limitate variazioni ai tracciati esistenti sono possibili sulla base di inderogabili necessità, per superare brevi tratti in funzione di insediamenti, nuclei o complessi e per le attività che vi si svolgono e quindi volte a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza, oppure per ripristinare un percorso storico; i progetti dovranno tenere conto della maggiore sicurezza e accessibilità, del miglior inserimento ambientale e paesaggistico, della limitazione del rischio idraulico e dell'instabilità dei versanti.

6. Le eventuali variazioni ai tracciati esistenti e le nuove strade interpoderali non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno e lungo le linee di minor pendenza.

7. È inoltre consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola, purché siano in terra battuta, con eventuale sottofondo drenante in pietrisco, inerbite o inghiaiate. È ammessa la realizzazione di canalette per la raccolta delle acque meteoriche realizzate mediante semplice scavo del terreno e secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45