Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 39 Immobili ed aree di interesse pubblico

1. Sono sottoposti a tutela paesaggistica gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice, le parti del territorio comunale oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ovvero:

  • Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante abitato di Siena) (ID 9052039, D.M. 14/05/1956 G.U. 129 del 1956);
  • Zone site nel territorio del Comune di Siena, quale allargamento del vincolo a suo tempo imposto - ivi comprese alberature stradali radicate al margine esterno delle zone medesime (ID 9052001, D.M. 29/10/1965 G.U. 10 del 1966);
  • La zona del centro storico del Comune di Siena - integrazione del DM 13/06/1956 GU 161 30/06/1956 (ID 9052234, D.M. 05/01/1976 G.U. 35 del 1976);
  • Parco e la villa di Belcaro sita nel territorio del Comune di Siena di notevole interesse per la ricchezza e la vetustà della flora e per le caratteristiche della villa (ID 9052333, D.M. 07/12/1964 G.U.);
  • Zona panoramica sita nel territorio del comune di Siena (ingloba il vincolo D.M. 07/12/1964 Parco e Villa di Belcaro notificato ad personam) (ID 9052072, D.M. 15/05/1972 G.U. 15 del 1973);
  • Zona sita nel territorio del Comune di Siena (Area panoramica costituente una naturale continuazione della campagna senese prossima al centro con motivi di architettura rurale e monumentale e strade campestri di notevole valore paesistico) (ID 9052256, D.M. 16/01/1974 G.U. 58 del 1974);
  • Zona di Monsindoli e Fogliano sita nel territorio del comune di Siena (ID 9052025, D.M. 21/02/1977 G.U. 111 del 1977).

2. Per tutte le parti del territorio comunale comprese nelle zone di cui al comma 1 le trasformazioni ammissibili devono essere coerenti con la disciplina contenuta nelle Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, elaborato 3B, Sezione 4, del P.I.T./P.P.R.

Art. 40 Le aree tutelate per legge

1. Sono aree tutelate per legge quelle definite all'art. 142, comma 1, del D.lgs. 42/2004 (Codice) e sono quindi assoggettate alle discipline di cui all'Allegato 8B del P.I.T./P.P.R. e sottoposte a tutela paesaggistica. Nei commi che seguono sono elencate le aree tutelate per legge che interessano il territorio del Comune di Siena.

2. Nel caso di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 ml. ciascuna (art. 142, comma 1, lett. c del Codice) si devono osservare le discipline di cui all'art. 8 dell'Allegato 8B del P.I.T./P.P.R.

3. Nel caso dei territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 ml. dalla linea di battigia (art. 142, comma 1, lett. b del Codice) si devono osservare le discipline di cui all'art. 7 dell'Allegato 8B del P.I.T./P.P.R.

4. Per i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, comma 1, lett. f del Codice) si devono osservare le discipline di cui all'art. 11 dell'Allegato 8B del P.I.T./P.P.R.

5. Nel caso di territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/ 2001, si devono osservare le discipline di cui all'art. 12 dell'Allegato 8B del P.I.T./P.P.R.

6. Nel caso di zone di interesse archeologico si devono osservare discipline di cui all'art. 15 dell'Allegato 8B del P.I.T./P.P.R. Rientra tra le zone di interesse archeologico "Poggio La Piana" 90520320188; il bene archeologico, presentando anche valenza paesaggistica è individuato quale zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice.

Art. 41 Potenziale archeologico

1. In tutto il territorio comunale ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi, sia che attenga alle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica.

Come previsto dalle norme sovraordinate (art. 90 e ss. del D.lgs. 42/2004, artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, art. 733 del Codice Penale), qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area di intervento può comportare l'imposizione di varianti al progetto nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

2. Con riferimento allo Schedario delle evidenze archeologiche, che individua e articola i ritrovamenti archeologici editi e le informazioni ancora inedite o parzialmente edite secondo la consistenza del rinvenimento, il grado di conoscenza e l'affidabilità sia della fonte sia del posizionamento, il Piano Operativo suddivide il territorio secondo cinque gradi di rilevanza del potenziale. Alle zone corrispondenti a tale articolazione, rappresentate nella Carta del potenziale archeologico, si applica quanto indicato ai successivi commi.

3. Le zone a potenziale archeologico di grado 1 corrispondono ad aree con assenza di informazioni di presenze archeologiche note. Per il grado 1 non sono richiesti comportamenti particolari, oltre quanto richiamato al comma 1.

4. Le zone a potenziale archeologico di grado 2 corrispondono ad aree con presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività antropiche (ad esempio paleoalvei) note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive. Per il grado 2 non sono richiesti comportamenti particolari, oltre quanto richiamato al comma 1.

5. Le zone a potenziale archeologico di grado 3 corrispondono ad aree con attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d'archivio collocabile in modo generico all'interno di un areale definito. Fermo restando quanto richiamato al comma 1, tenendo conto delle ricognizioni bibliografiche e d'archivio delle evidenze archeologiche note per il grado 3 per ogni intervento di movimentazione di terra ed escavazioni dovrà essere data comunicazione di inizio dei lavori al Settore archeologico della Soprintendenza competente affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica.

Le attività di sorveglianza archeologica, i cui costi sono interamente a carico della committenza, dovranno essere eseguite da personale specializzato, il cui curriculum verrà sottoposto all'approvazione della Soprintendenza competente preventivamente all'inizio dei lavori, sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza competente, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla stessa prescritte. Dovranno inoltre essere comunicati la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo anticipo, l'effettivo inizio lavori.

6. Le zone a potenziale archeologico di grado 4 corrispondono ad aree con presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti.

Per il grado 4 è prevista la comunicazione alla Soprintendenza competente per ogni intervento di movimentazione di terra in fase di studio di fattibilità.

Il soggetto proponente dovrà presentare la documentazione progettuale comprendente quanto previsto in materia di verifica di interesse archeologico e in particolare quanto indicato all'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e cioè esiti delle indagini geologiche e eventuali indagini archeologiche pregresse, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Ai sensi della disciplina di legge in materia di verifica di interesse archeologico la Soprintendenza può avviare il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono interamente a carico della stazione appaltante.

7. Le zone a potenziale archeologico di grado 5 corrispondono ad aree con presenza archeologica nota con accuratezza topografica derivante da scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico.

Per il grado 5 ogni intervento è subordinato all'approvazione della Soprintendenza competente. Le aree oggetto di intervento saranno sottoposte all'esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere.

Art. 42 Zone speciali di conservazione

1. Nel territorio comunale di Siena ricade parte della Zona Speciale di Conservazione ZSC "Montagnola Senese" della Rete Natura 2000, riconosciuta con D.M. 24/05/2016 e con il codice IT5190003. Inoltre a ridosso del confine comunale, ad est, è localizzata la Zona Speciale di Conservazione/Zona di Protezione Speciale ZSC/ZPS "Crete di Camposodo e Crete di Leonina" codice IT5190004.

2. Le Zone speciale di conservazione sono sottoposte a specifica normativa europea, nazionale e regionale: Direttive 1992/43/CEE (Habitat) e Direttiva 2009/147/CE, Legge 394/1991, D.P.R. 357/1997, D.M. 17/10/2007, D.M. 27/04/2010, D.G.R. n. 644/2004, D.G.R. n. 454/2008, D.G.R. n. 916/2011, D.G.R. n. 1006/2014, L.R. 30/2015, D.C.P. n. 25/2015, D.G.R. n. 1223/2015, D.G.R. n. 1319/2016 e D.G.R. n. 119/2018 o le più stringenti disposizioni che saranno dettate dal Piano di Gestione.

3. Per limitare l'impatto su habitat e specie tutelati, si dovrà:

  • limitare la circolazione motorizzata su strade e piste ad uso forestale agli interventi di interesse pubblico, ai tagli selvicolturali, ad altri interventi privati autorizzati e sottoposti a preliminare studio di incidenza;
  • non consentire la fruizione sportivo-ricreativa di percorsi, piste e aree aperte con mezzi motorizzati di qualsiasi natura;
  • limitare la sosta delle auto e dei mezzi motorizzati alle aree destinate a parcheggio fatte salve le categorie fragili e manifestazioni pubbliche autorizzate al fine di razionalizzare il carico turistico;
  • incentivare la conservazione (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.);
  • promuovere una gestione forestale coerente con le necessità di tutela per assicurare uno stato di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico;
  • prevenire i rischi di incendio e la diffusione di specie alloctone negli ambienti forestali;
  • mantenere o ripristinare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, terrazzamenti, pascoli, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie.

4. Nella presentazione di piani e progetti, inclusi i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale è opportuno introdurre, se pertinenti, gli interventi di miglioramento ambientale per la salvaguardia e il miglioramento di specie ed habitat tutelati nella ZSC.

5. Qualsiasi piano, progetto o intervento che interessa in tutto o in parte siti della Rete Natura 2000 e anche qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente all'esterno dei siti ma che può avere effetti o produrre incidenze significative su di essi deve comunque essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza (Screening), di cui alla L.R. 30/2015 e in particolare agli articoli 87 e 88, con le modalità definite dalla D.G.R. 119/2018.

Sono esclusi dal procedimento di Valutazione di Incidenza solamente i casi di cui all'art. 90 della L.R. 30/2015 e le attività, progetti e interventi elencati nell'All. A della D.G.R. 119/2018.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45