Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 92 Interventi sugli edifici a destinazione d'uso agricola

1. Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 2, deve sempre osservare i limiti stabiliti dalla disciplina d'intervento indicata dalle Tavole di P.O. o dalle Schede degli edifici censiti.

2. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola ai quali il P.O. attribuisce le discipline di intervento t4 e t5, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 1 bis e comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., ovvero:

  1. a. ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume totale esistente e comunque non oltre i 300 mc.; tali ampliamenti potranno essere ammessi anche nel caso di edifici strumentali agricoli con disciplina di intervento t3, ove sia dimostrata l'assenza di alternative percorribili per la funzionalità dell'attività e sempreché le soluzioni progettuali proposte risultino compatibili con la tutela dei valori storico documentali riconosciuti;
  2. b. trasferimenti di volumetrie che non eccedono, per ogni singolo edificio aziendale, il 20% del volume totale legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a.

Tali interventi, nel caso in cui ricadano in ambiti soggetti a provvedimento di tutela paesaggistica devono porre particolare attenzione alle prescrizioni contenute nella scheda di Vincolo, di cui alla Sez. 4 del P.I.T./P.P.R.

3. Le dimensioni minime e medie delle unità abitative a cui si fa riferimento nei successivi articoli non si applicano agli edifici che mantengono la destinazione d'uso agricola.

Art. 93 Disposizioni per gli interventi riguardanti i caratteri degli edifici

1. Per gli edifici di origine rurale esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di arredo o decoro riconducibili a contesti urbani o comunque estranei, anche nelle strutture e negli spazi di pertinenza, così come indicato al successivo art. 100. Per gli ambiti soggetti a provvedimento di tutela si dovrà prestare particolare attenzione alle prescrizioni contenute nella Scheda di Vincolo, di cui alla Sez. 4 del P.I.T./P.P.R.

2. Negli interventi di recupero si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione e di inquinamento ambientale presenti. Inoltre devono essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti degli edifici e degli spazi aperti, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie più tipiche.

3. La realizzazione di un'unica scala esterna, se consentita dalla disciplina d'intervento dell'edificio, o la sostituzione di corpi scala esterni incongrui, dovrà utilizzare una soluzione architettonica tradizionale, a rampa unica appoggiata al fronte dell'edificio, in muratura o secondo la modalità ricorrente per la tipologia e l'epoca di costruzione dell'edificio oggetto di intervento.

Per gli edifici ai quali il P.O. attribuisce la disciplina d'intervento t1, t2 e t3 non sono consentite costruzioni in aggetto, quali pensiline, balconi e simili.

4. Per gli interventi sulle facciate degli edifici esistenti si deve provvedere ove possibile a riordinare i cavi della rete elettrica e telefonica presenti o previsti; gli sportelli dei contatori devono essere del colore della facciata; le condutture dell'acqua e del gas, di norma, non possono essere posizionate sulla facciata principale e comunque opportunamente occultate.

Art. 94 Discipline generali dei Filamenti del territorio aperto (FA)

1. I Filamenti del territorio aperto (FA) sono generati dal progressivo completamento della matrice originaria, costituita da edifici isolati con prevalente funzione di organizzazione e gestione di attività agricola, e normalmente allineati lungo i crinali. Questi processi di crescita hanno dato vita ad insediamenti di carattere eterogeneo, costituiti da edifici realizzati in epoca recente che hanno contribuito all'ispessimento dell'edificato prevalentemente lungo le strade di crinale, in origine costituite esclusivamente da ville e case coloniche.

2. Le unità abitative risultanti da frazionamenti e/o da mutamento di destinazione d'uso dovranno avere una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 60 mq., con una SE minima di 45 mq.

3. Agli edifici ed ai relativi spazi aperti appartenenti ai Filamenti del territorio aperto (FA) il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di P.O.

È altresì ammessa la demolizione con trasferimento della SE di cui all'art. 34 delle presenti Norme.

4. All'interno dei Filamenti del territorio aperto (FA), salvo i casi per i quali si prescrivono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Direzionale e di servizio limitatamente alla sottocategoria e1, Agricola (g).

Art. 95 L'insediamento diffuso nel territorio rurale

1. Appartengono all'Insediamento diffuso gli edifici collocati nel territorio rurale, con esclusione di quelli censiti di matrice storica, di cui al precedente art. 54 e di quelli appartenenti ai Filamenti del territorio aperto (FA). Si tratta di un insieme di edifici molto eterogeneo, che comprende abitazioni rurali ed annessi agricoli ancora utilizzati per le originarie funzioni, edifici ed annessi deruralizzati, edifici recenti.

2. Le unità abitative risultanti da frazionamenti e/o da mutamento di destinazione d'uso dovranno avere una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 70 mq., con una SE minima di 50 mq. La dimensione minima di 50 mq. di SE è anche quella che si può prevedere per la creazioni di nuove unità immobiliari residenziali in edifici singolari.

In aggiunta alle dimensioni minime e medie degli alloggi dovranno essere previsti, all'interno dell'immobile oppure negli annessi esistenti anche comuni posti in prossimità, locali ricovero attrezzi per la cura degli spazi aperti di ampiezza pari ad almeno 8 mq. di Superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa con accesso dall'esterno.

3. Agli edifici ed ai relativi spazi aperti appartenenti all'insediamento diffuso il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di P.O.

È altresì ammessa la demolizione con trasferimento della SE di cui all'art. 34 delle presenti Norme.

4. Fatte salve specifiche disposizioni del P.O., negli edifici appartenenti all'insediamento diffuso in ambito rurale i cambi d'uso ammessi variano in funzione della attuale destinazione d'uso e sono indicate nel successivo art. 96.

Art. 96 Usi compatibili per gli edifici dell'insediamento diffuso

1. Per gli edifici esistenti nell'insediamento diffuso del territorio rurale del Comune di Siena, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del P.O. e le ulteriori prescrizioni riferite ai singoli ambiti, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a. per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni rurali, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo;
  2. b. per gli edifici con presenza di abitazioni rurali è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le attrezzature e i servizi pubblici, le attività direzionali e di servizio limitatamente alle sotto-articolazioni e1, e2, le attività artigianali di servizio b3 e l'artigianato di produzione di beni artistici;
  3. c. per gli edifici strumentali agricoli o attualmente con altre destinazioni d'uso (categorie funzionali b, c, e), ai quali il P.O. attribuisce la disciplina d'intervento t1, t2 e t3, per il particolare pregio o valore testimoniale dell'edificio, sono ammesse le destinazioni d'uso di residenza civile, anche come ampliamento delle abitazioni esistenti e le altre destinazioni di cui al precedente punto b;
  4. d. per gli edifici con presenza di residenze civili, quale che sia la disciplina d'intervento attribuita, oltre alla destinazione residenziale sono ammesse le destinazioni d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici e le attività direzionali e di servizio, quali gli studi professionali compatibili e le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale (e1 ed e2);
  5. e. per gli altri edifici, con discipline di intervento t4 e t5, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature e servizi pubblici, attività direzionali e di servizio e1 ed e2, laboratori di artigianato di servizio b3 ed artigianato tradizionale (antichi mestieri), oltre servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e le manutenzioni ambientali (rientranti nella sottocategoria direzionale e di servizio e1), le destinazioni complementari di magazzini e depositi e le attività artigianali di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

2. Non è consentito cambiare destinazione d'uso agli annessi agricoli costruiti sulla base di Piani Aziendali ai sensi della L.R. 10/79 e a quelli costruiti sulla base dei P.A.P.M.A.A. ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni, né agli annessi agricoli condonati come tali.

Art. 97 Condizioni al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici nell'insediamento diffuso

1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti alla data di adozione del P.O. nell'insediamento diffuso è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV della L.R. 65/2014 e s.m.i. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

2. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

3. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà definire il complesso delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione - comprensive delle modalità dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e aree di parcheggio - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.

4. I manufatti minori in muratura di interesse storico-documentale devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive. I manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale.

5. Non è ammessa la destinazione d'uso autonoma di fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come dei manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati; tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione dell'edificio principale a cui saranno collegati; i materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità, senza alcuna alterazione di superficie e/o altezza.

Art. 98 Interventi di ripristino di edifici o parti di edifici nel territorio rurale

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nella Scheda di Vincolo per le aree soggette a tutela paesaggistica e fatte salve eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica o sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo V delle presenti Norme, è consentita la ricostruzione di edifici di remota origine, o di parte di essi, comunque di interesse storico-testimoniale, che risultino presenti al catasto d'impianto, parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali -.

2. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia, gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti sono ammissibili in forma di ristrutturazione edilizia laddove si renda possibile l'accertamento della originaria consistenza e configurazione. A tal fine le unità volumetriche crollate o demolite potranno essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla esatta posizione della copertura. La ricostruzione deve essere intesa come fedele riproposizione di volumi preesistenti.

3. La ricostruzione dovrà avvenire nel pieno rispetto dei caratteri tipologico-architettonici originari. Il progetto per l'esecuzione delle opere di ricostruzione dovrà contenere una apposita relazione, redatta a firma di tecnico abilitato, con la quale sia accertata, dimostrata e dichiarata la consistenza del manufatto che si intende ricostruire. Mediante approfondita analisi storico tipologica dovranno poi essere ricostruiti, con l'ausilio di tutto il materiale analitico, grafico e fotografico all'uopo reperibile ed in maniera congruente, sia con le murature ancora esistenti, che con la documentazione amministrativa sopra citata, la configurazione ed i caratteri architettonici da rispettare nel ripristino filologico del manufatto.

4. La mancanza fisica dei connotati essenziali di un edificio può essere superata solo sulla base delle planimetrie e degli elaborati grafici e fotografici in possesso del Comune e in particolare nel censimento dei beni storici architettonici effettuato dal PS e integrato dal RU (e riferite ad un tempo precedente alla parziale demolizione o crollo dell'edificio) e delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta integra (muri perimetrali ed area di sedime occupata dalla costruzione). Esclusivamente per gli edifici censiti, laddove nelle Schede normative vengano identificati come "ruderi" o che allo stato attuale siano comunque riscontrate pessime condizioni di conservazione e nel caso in cui si dimostri l'impossibilità dell'adeguamento degli stessi alle vigenti norme per le zone sismiche, a partire dalla disciplina di intervento t2 si potrà anche prevedere la demolizione con ricostruzione filologica dell'intero edificio, intendendo per ricostruzione filologica la realizzazione di un organismo edilizio "com'era, dov'era" quello preesistente. Oltre che con la stessa collocazione e sagoma, la ricostruzione dovrà avvenire con le modalità costruttive originarie e gli stessi materiali, anche di finitura e nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici debitamente rilevati e documentati, con eventuali modifiche degli elementi costitutivi consentite nei limiti della disciplina di intervento attribuita dal P.O. all'edificio preesistente e fatte salve le innovazioni necessarie per la normativa antisismica.

5. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e saranno inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra, o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi. Si dovranno altresì rispettare le norme igienico-sanitarie in relazione alla destinazione d'uso.

6. Laddove il P.O. non attribuisca già un tipo di disciplina di intervento agli edifici oggetto dell'intervento, ad avvenuto ripristino si considera attribuita la disciplina di intervento t3.

Art. 99 Autorimesse pertinenziali e locali interrati

1. Nel territorio rurale la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe, ovvero avvenga utilizzando preesistenti salti di quota con pendenza minima 1:1 e la viabilità esistente. In tale caso le superfici delle autorimesse non potranno comunque eccedere le dotazioni minime di parcheggio, definite all'art. 18 delle presenti Norme, dovranno per questo riferirsi a edifici esistenti che ne sono privi a destinazione residenziale e dovranno avere caratteristiche tali da essere escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) - SE, secondo le disposizioni regionali. Per tali autorimesse si dovrà pertanto costituire vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

Gli interventi dovranno per questo collocarsi in relazione evidente con l'edificio di cui costituiscono pertinenza e l'autorimessa potrà essere realizzata solo nel caso in cui la sua realizzazione non interferisca con tutti gli elementi di pregio presenti nel resede storico riconosciuto, come definiti al comma 5, dell'art. 54 delle presenti Norme.

2. La realizzazione di cantine e locali totalmente interrati, non destinati alla presenza continuativa di persone e con Altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml. - comunque non destinate ad autorimesse pertinenziali - è consentita entro i limiti dimensionali della Superficie Coperta dell'edificio con accesso interno, a partire dalla disciplina d'intervento t3.

3. Fermo restando quanto definito per ciascun tipo di disciplina di intervento, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati, anche fuori dal sedime degli edifici negli spazi pertinenziali, delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici ed è altresì consentita la realizzazione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche. La realizzazione dei volumi tecnici interrati e delle cisterne non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione della morfologia e del profilo dei terreni.

4. Gli interventi di cui ai precedenti commi, qualora ricadenti in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, devono prestare particolare attenzione alle prescrizioni della scheda di vincolo.

Art. 100 Interventi e sistemazioni pertinenziali degli edifici nel territorio rurale

1. Le pertinenze degli edifici nel territorio rurale di cui al presente articolo individuano i lotti fondiari dei filamenti del territorio aperto e i resede censiti, mentre per l'insediamento diffuso sono da considerare genericamente le aree circostanti i fabbricati (i resede) e corrispondono agli spazi aperti che hanno relazione diretta con gli edifici e/o i complessi edificati; esse comprendono dunque le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i cortili, gli spazi di sosta e simili. Tali pertinenze non hanno alcun riferimento all'area di pertinenza così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

2. Nelle aree pertinenziali degli edifici nel territorio rurale si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi;
  • sono ammessi interventi di riassetto e sistemazione generale dell'area di pertinenza, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde, dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;
  • dovrà essere evitata la trasformazione indistinta degli spazi aperti con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani o comunque estranei all'ambiente rurale;
  • nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali, con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e altri elementi estranei e non consoni al contesto rurale; dovranno in ogni caso essere privilegiati percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati, limitando a quanto strettamente necessario agli accessi l'impermeabilizzazione degli spazi; è consentita, solo in prossimità degli edifici, la realizzazione di nuovi lastricati per marciapiedi, ove non esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali di testimonianze simili individuate nella stessa zona, per una profondità massima di 1,50 ml.; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo - ove necessario - il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale; sono da evitare sistemazioni mutuate da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, lastre di porfido irregolari, elementi autobloccanti in cemento, ecc.);
  • i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.

3. Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamento tra insediamenti e annessi o accessi alle aree poderali, devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti e compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione del mosaico agrario.

4. Nelle pertinenze di cui al comma 1, nelle aree circostanti i fabbricati è consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica, garantendo il mantenimento della permeabilità del suolo. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici ed alle pertinenze di cui al comma 1, purché lungo la viabilità esistente, quando siano dimostrate come soluzioni migliorative.

Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, devono essere ombreggiate con l'uso di vegetazione arborea o di specie rampicanti sostenute da idonea struttura. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell'unitarietà degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l'illuminazione.

5. Al fine di schermare le auto in sosta è consentita l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 38 delle presenti Norme. Nelle pertinenze degli edifici di cui al comma 1, sono ammesse altresì le tettoie fotovoltaiche poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare; nel caso di più unità immobiliari la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un progetto unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
  • nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva o agrituristici è consentita la installazione di una tettoia per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
  • l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
  • la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo e non può essere tamponata;
  • la pavimentazione è ammessa in semplice terra battuta o manto di ghiaia pressata o con la tecnica della ghiaia lavata se utilizzata anche per i percorsi carrabili.

6. È consentita la realizzazione di piscine - una per ogni complesso edilizio (toponimo) - e solo se non alimentate con acqua erogata attraverso gli acquedotti pubblici; l'uso dell'acqua di eventuali pozzi privati dovrà essere limitato esclusivamente al riabboccamento del livello dovuto alla perdita di esercizio.

La vasca della piscina a servizio dei complessi edilizi con un solo edificio residenziale non dovrà superare 70 mq. di superficie, mentre per le strutture agrituristiche con più di sei camere e per i complessi edilizi che includono due o più edifici residenziali la superficie della vasca non potrà essere superiore a 150 mq., sempre a condizione che sia compatibile dal punto di vista paesaggistico per ubicazione e dimensioni. La piscina dovrà essere interrata o seminterrata, nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra e muri a retta di altezza inferiore a 1 ml.; non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 10%.

La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

  • dovrà essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque ad una distanza, nel punto più vicino, non superiore a 50 ml., anche all'esterno delle aree di pertinenza individuate dal Piano Operativo nel caso che si dimostri il miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico;
  • non sono consentiti nuovi volumi di servizio come bagni, spogliatoi e volumi tecnici fuori terra;
  • la profondità massima non dovrà superare 1,80 ml.;
  • la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra; le piscine dovranno in ogni caso mantenere il migliore rapporto con l'andamento del terreno;
  • il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre dei colori della sabbia o, in alternativa, nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia;
  • eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,00 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità di 3,00 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.

7. Fermo restando il divieto di realizzare recinzioni o partizioni all'interno di un resede in origine unitario, per le recinzioni si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  • sono consentite recinzioni in rete metallica con altezza massima di 2,20 ml. e contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone o naturalizzate oppure in legno con altezza massima di 1,50 ml.; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti;
  • per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per caratteristiche tecniche, dimensioni e tipo, il loro ruolo e la funzione da assolvere.

8. Il sistema di illuminazione delle aree di pertinenza dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati, ad una altezza massima di 4 ml., del tipo "cut off" ovvero con riflessione in alto della luce inferiore al 5%, opportunamente schermati ed orientati verso il basso.

9. Negli spazi pertinenziali non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45