Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 85 Discipline generali

1. Al territorio rurale appartengono le parti del territorio comunale esterne al perimetro del territorio urbanizzato, individuato come previsto dall'art. 4 della L.R. 65/2014 e s.m.i.; la dizione "territorio rurale" utilizzata nel P.O. è da considerarsi sinonimo della dizione "territorio aperto" del Piano Strutturale.

2. Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono attuate in coerenza con la disciplina del P.S. e con le specificazioni contenute nel P.O., redatte in applicazione del Titolo IV, Capo III della Legge Regionale Toscana 65/2014 e s.m.i., dei regolamenti regionali e della disciplina del P.I.T./P.P.R. e del P.T.C.P.

3. È da considerarsi come attività compatibile con il territorio rurale, fatti salvi i divieti previsti dalle presenti Norme, la predisposizione di aree di sepoltura di animali d'affezione di peso non superiore a 70 Kg. Tali aree sono ammissibili nel territorio rurale ad esclusione dei sottosistemi PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12 e prevedendo una fascia di rispetto della consistenza di almeno 200 ml. dal perimetro dell'area di sepoltura, da rispettare anche in presenza o per la realizzazione di pozzi idropotabili. L'area di sepoltura e la fascia di rispetto dovranno insistere su terreni di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Le aree di sepoltura degli animali d'affezione, esclusa la fascia di rispetto, non devono superare la dimensione massima di 3.000 mq. Le trasformazioni edilizie da realizzarsi all'interno dell'area di sepoltura animali d'affezione saranno definite con uno specifico Regolamento Comunale da approvare. Tali interventi potranno essere attivati tramite P.A.P.M.A.A. esclusivamente da parte di aziende con le superfici minime definite dal P.T.C.P.

4. La collocazione di parcheggi a raso ad uso privato nel territorio rurale, nonché le relative viabilità di accesso, non devono modificare i tracciati della viabilità storica, né incidere sui suoi caratteri formali e compositivi, devono essere inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione della maglia agraria, essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche permeabili equivalenti compatibili con il contesto rurale, eventualmente ombreggiati con l'uso di specie arboree tipiche del contesto.

Art. 86 Sistema di fondovalle (PAE1, PAE2, PAE3)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al Sistema di fondovalle dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • incrementare la consistenza e la continuità delle fasce e dei boschi ripariali;
  • gestire le formazioni ripariali con buone pratiche selvicolturali e mitigare la diffusione di specie aliene anche con interventi di piantumazione di specie arboree/arbustive igrofile autoctone per l'allargamento delle fasce ripariali;
  • ridurre i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviali, migliorando anche la gestione delle sponde;
  • migliorare il livello di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica della maglia dei coltivi, introducendo siepi, filari alberati a corredo dei confini dei campi e della viabilità poderale scegliendo specie autoctone e tipiche del contesto rurale;
  • mantenere o ripristinare le sistemazioni idraulico agrarie e dove presente, la tessitura agraria a maglia fitta della bonifica o comunque la rete scolante, reintroducendo siepi e filari arboreo arbustivi a delimitazione dei campi e lungo i fossi.

In particolare, lo sviluppo della vegetazione ripariale può essere favorito dal mantenimento di una fascia ripulita e non coltivata di almeno 10 ml. di larghezza dal limite delle formazioni ripariali esistenti o, in loro assenza, di 15 ml. dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua.

2. I P.A.P.M.A.A. e gli interventi di miglioramento agricolo ambientale e paesaggistico a corredo di nuovi annessi e i manufatti previsti al Capo III del presente Titolo ricadenti in tutto od in parte in questo Sistema di Paesaggio devono tenere conto delle azioni di cui al comma precedente.

Art. 87 Sistema delle Crete (PAE4, PAE5, PAE6)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al sistema delle Crete dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

  • favorire la presenza negli impluvi di elementi di vegetazione riparia in continuità con i Paesaggi del Fondovalle;
  • reintrodurre elementi di connessione come siepi, filari arboreo e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo lungo la rete scolante e la viabilità poderale disposti in modo da contrastare l'erosione e dare continuità alla rete ecologica;
  • riqualificare le relazioni tra viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti;
  • migliorare la qualità percettiva degli insediamenti di crinale, contrastando l'abbandono anche attraverso la tutela e la ricostituzione della maglia fitta dell'olivo e del promiscuo.
  • preservare la permanenza delle corone di oliveti e di colture tradizionali che contornano alcuni dei nuclei storici, come aree ad elevato valore paesaggistico;
  • mantenere e recuperare le sistemazioni idraulico-agrarie (scoline, fossi, drenaggi) e nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi mantenere una trama colturale media coerente con il contesto ed efficiente sul piano della funzionalità idraulica;
  • gestire i terreni invasi da vegetazione boschiva per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti.

2. I P.A.P.M.A.A. e gli interventi di miglioramento agricolo ambientale e paesaggistico a corredo degli altri nuovi annessi e manufatti previsti al Capo III del presente Titolo ricadenti in tutto o in parte in questo Sistema di Paesaggio devono tenere conto delle azioni indicate al comma 1, in particolare:

  • introducendo siepi e fasce arboreo arbustive e adottando interventi permanenti di contrasto all'erosione;
  • ripristinando la coltivazione dell'olivo e delle colture arboree sui crinali in prossimità degli edifici;
  • ricostituendo dove opportuno la rete dei corridoi ecologici.

Art. 88 Sistema delle colline sabbiose (PAE7, PAE8, PAE9, PAE10, PAE11)

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al sistema delle Colline sabbiose dovranno essere messe in atto le seguenti azioni prioritarie:

  • assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra insediamenti antichi e contesto paesaggistico, tenendo conto della particolare rappresentatività di questo Sistema di Paesaggio;
  • favorire le colture arboree, in particolare di olivo, lungo i crinali e nelle aree;
  • tutelare la tessitura agraria a maglia fitta dell'olivo e del promiscuo, i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie tradizionali tramite la manutenzione ed il ripristino;
  • sostenere la produzione agricola della cintura periurbana;
  • estendere le forme di fruizione pedonale e ciclabile dei paesaggi agrari di maggiore qualità.
  • mettere in atto efficaci misure di protezione dei suoli e contrastare l'erosione, con una progettazione adeguata delle sistemazioni idraulico agrarie;
  • recuperare i paesaggi agrari storici e gestire i terreni invasi da vegetazione boschiva per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti.

2. I P.A.P.M.A.A. e gli interventi di miglioramento agricolo ambientale e paesaggistico a corredo degli altri nuovi annessi e manufatti previsti al Capo III del presente Titolo devono tenere conto delle azioni elencate al comma 1.

Art. 89 Sistema dei rilievi calcarei (PAE12)

1. Nel sistema dei rilievi calcarei (PAE12) dovranno essere messe in atto le seguenti azioni prioritarie:

  • orientare la gestione dei boschi verso assetti caratterizzati da elevata naturalità e da elevata diversità biologica e strutturale come previsto dalle pertinenti disposizioni regionali;
  • mantenere le radure quali elementi di diversificazione del mosaico ambientale e come punti di vista privilegiati;
  • tutelare e ripristinare i tessuti agrari a maglia fitta dell'olivo e del promiscuo;
  • recuperare in tutte le aree esterne alla ZSC i paesaggi agrari storici e contrastare i fenomeni di rinaturalizzazione e abbandono contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti;
  • migliorare la qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale, applicando tecniche selvicolturali adeguate;
  • limitare e controllare la diffusione di specie aliene o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali.

Gli interventi finalizzati a favorire la fruizione naturalistica e ricreativa del territorio sono da prevedersi anche nell'ambito di un progetto unitario esteso al Parco territoriale di Lecceto o, in alternativa, all'intera ZSC "Montagnola senese", da concordarsi i Comuni interessati. La tutela delle aree di elevata qualità ambientale dovrà essere coniugata con le forme di fruizione proprie di un parco territoriale.

2. I P.A.P.M.A.A. e gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico per la realizzazione di annessi e manufatti previsti al Capo III del presente Titolo devono tenere conto delle azioni di cui al comma 1.

Art. 90 Il Parco territoriale di Lecceto

1. Il Parco territoriale di Lecceto (VP1) che comprende una importante proprietà pubblica, ricade interamente nella ZSC della Montagnola Senese di riconosciuto valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale. Si tratta di un'area prevalentemente boscata in cui l'edificato sparso è costituito principalmente da insediamenti di matrice agricola oltre all'importante complesso dell'Eremo agostiniano di Lecceto, dove sono prioritarie le seguenti azioni:

  • assicurare il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
  • preservare le formazioni forestali a maggiore maturità con presenza di esemplari arborei vetusti (alberi habitat), di grande importanza per la conservazione di specie vegetali e animali legate ai boschi più evoluti;
  • salvaguardare gli elementi naturali e seminaturali con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, terrazzamenti, pascoli, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;
  • mantenere e tutelare le aree aperte e coltivate e le sistemazioni agrarie tradizionali tramite la manutenzione ed il ripristino anche ai fini del contrasto dei fenomeni erosivi;
  • migliorare le forme di fruizione pedonale e ciclabile;
  • prevenire i rischi di incendi con una manutenzione e gestione adeguata del bosco;
  • contenere la diffusione di specie alloctone;
  • preservare i castagneti da frutto e ridurre i fenomeni di abbandono.

Nella realizzazione del Piano di Gestione forestale della proprietà pubblica si dovrà privilegiare l'adozione di indirizzi basati sui principi della selvicoltura sistemica, con la finalità di diversificare maggiormente i trattamenti selvicolturali nei boschi di latifoglie presenti verso il bosco vetusto e comunque verso forme più compatibili con il mantenimento e il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e degli habitat di specie, in accordo con il Piano di Gestione della ZSC Montagnola Senese adottato dalla Provincia di Siena con D.C.P. n. 25/2015.

Si dovrà inoltre tutelare e migliorare il valore ecologico della matrice forestale, con particolare riferimento al Bosco di Lecceto, e programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico, come previsto dalla disciplina del Vincolo paesaggistico 15-1973 "Zona panoramica sita nel territorio del Comune di Siena".

2. Per migliorare la fruizione del Parco, i soggetti pubblici e privati, anche costituiti in forme aggregative, mettono in atto le seguenti azioni:

  • incrementare e creare continuità con i tracciati ciclopedonali esistenti, storici, percorsi CAI e Francigena, favorendo l'accessibilità ciclabile dal centro di Siena;
  • valorizzare la fruizione delle aree, migliorare l'accessibilità dei sentieri organizzando i punti di accesso;
  • migliorare le aree di sosta e ricreative implementando dotazioni, arredi, fontanelle e cartellonistica rendendole accessibili a tutte le tipologie di utenti;
  • predisporre percorsi natura con finalità didattiche e percorsi salute con piccole attrezzature sportive dotate di opportuna cartellonistica;
  • riqualificare i luoghi riducendo i fenomeni di degrado e abbandono delle attività agro-pastorali tradizionali e selvicolturali.

I progetti di eventuali nuovi percorsi attrezzati, anche nel caso in cui prevedano il recupero di tracciati storici accertati, e gli interventi sulle dotazioni e ogni altra forma di arredo, anche a fini didattici o informativi, dovranno essere valutati anche con riferimento al contesto storicizzato.

Art. 91 Il Parco agricolo del Buongoverno

1. Il Parco del Buongoverno (VP2) si estende dal basamento della città murata di Siena al di fuori del territorio urbanizzato e dalle valli verdi con cui presenta rapporti di connessione e interdipendenza, nei quali si riconoscono sia caratteri ruralità che di stretta relazione con le aree urbane. L'edificato si concentra principalmente lungo i filamenti che conducono alla città di Siena. Per la assoluta rilevanza paesaggistica si dovrà:

  • assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle relazioni percettive;
  • preservare la continuità tra l'insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e adiacenti al circuito murario e il tessuto agricolo circostante;
  • tutelare la tessitura agraria a maglia fitta, i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie tradizionali tramite la manutenzione ed il ripristino;
  • recuperare i paesaggi agrari storici e gestire i terreni invasi da vegetazione boschiva per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti;
  • tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche dell'ambito;
  • contrastare l'erosione con una adeguata progettazione delle sistemazioni idraulico agrarie;
  • migliorare la qualità e continuità della rete ecologica.

2. Per migliorare la fruizione del Parco, i soggetti pubblici e privati, anche costituiti in forme aggregative, mettono in atto le seguenti azioni:

  • valorizzano la viabilità storica, ponendo attenzione al percorso della Francigena;
  • assicurano la rete dei percorsi, di mobilità dolce pedonale e ciclabile, anche in funzione delle esigenze quotidiane dei residenti;
  • organizzano i punti di accesso al parco tenendo conto sia della fruizione ricreativa quotidiana da parte dei residenti che della fruizione turistica, garantendo l'accesso pedonale o ciclabile alle emergenze storico-architettoniche ed ai punti di vista privilegiati;
  • sostengono azioni coordinate e congiunte di qualificazione di parti contigue e paesaggisticamente rilevanti del parco e l'armonizzazione delle soluzioni costruttive di annessi e manufatti a supporto;
  • propongono, nelle sistemazioni a verde lungo i filamenti urbani e rurali, il rispetto delle caratteristiche di ruralità dell'intorno e il mantenimento di una elevata qualità delle relazioni percettive;
  • promuovono un'agricoltura amatoriale e di prossimità compatibile con un contesto paesaggistico di pregio finalizzata a mantenere nel tempo le aree recuperate.

I progetti di eventuali nuovi percorsi attrezzati, anche nel caso in cui prevedano il recupero di tracciati storici accertati e gli interventi sulle dotazioni e ogni altra forma di arredo, anche a fini didattici o informativi, dovranno essere valutati anche con riferimento al contesto storicizzato.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45