Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 62 Discipline generali del sottosistema funzionale del Centro Storico (CS)

1. Il Centro Storico di Siena, rappresentato dal sottosistema funzionale CS con le Valli verdi interne alle mura, così come individuati nell'UTOE 1 del Piano Strutturale, è Sito inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale dell'Unesco.

2. Nel sottosistema del Centro Storico (CS) la formazione di nuove unità immobiliari residenziali per frazionamento o cambio di destinazione d'uso è ammessa a condizione che attraverso l'intervento non si dia luogo ad alloggi risultanti di una superficie edificata (SE) media inferiore a 60 mq. Sono comunque fatte salve le possibilità di mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti alla data di adozione del P.O. di dimensione inferiore.

3. Di norma nel sottosistema del Centro Storico (CS) il passaggio alla destinazione residenziale di unità immobiliari non residenziali poste al piano terreno è consentito allo scopo di ripristinare la tipologia originaria degli edifici o per annettere alla residenza spazi prima destinati ad altri usi, mentre il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi ai piani terra o ai piani seminterrati è consentito a condizione che l'accesso non avvenga direttamente dalla strada pubblica. Nei vani prospicienti alle aree pubbliche si possono prevedere nuovi locali di servizio alla residenza, quali cantine, ripostigli, lavanderie e altri spazi accessori, mentre vani abitabili sono ammessi solo nel caso in cui le finestre prospicenti la pubblica via non consentano l'introspezione.

4. Per le funzioni ammesse nel sottosistema funzionale del Centro Storico (CS), in caso di mutamento della destinazione d'uso e/o di frazionamento degli edifici esistenti, la dotazione minima dei parcheggi privati, di cui all'art. 18, può essere monetizzata, così come possono essere monetizzate le dotazioni richieste per la sosta di relazione a servizio di nuove attività commerciali, di cui all'art. 19. Le autorimesse conteggiate nella dotazione minima dei parcheggi privati - per la sosta stanziale e di relazione -, non possono cambiare destinazione d'uso, pena il venir meno dei requisiti richiesti dal P.O. alle unità immobiliari a cui sono legate. In caso di autorimesse dotate di autonomia funzionale, ovvero non legate al soddisfacimento della dotazione minima dei parcheggi privati, è consentito il cambio d'uso nelle destinazioni d'uso ammesse e alle condizioni dettate dalle presenti Norme.

5. Negli immobili di proprietà sede delle Contrade o delle società di contrada all'interno del Sottosistema funzionale del Centro Storico (CS) - fatta eccezione per le Valli verdi (CS4), nelle quali non è consentito -, limitatamente alle finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali, è ammesso l'ampliamento fino al 50% della Superficie Edificata (SE), destinata a tali attività, a prescindere dalla disciplina di intervento attribuita dal P.O. e comunque laddove compatibili con il contesto edilizio storico e congruenti con le discipline per gli specifici tessuti e nel rispetto della tutela degli elementi e delle pertinenze di valore. Tale addizione volumetrica, nel rispetto delle strutture murarie e di fondazione, deve essere realizzata in aderenza ed in continuità con i locali esistenti. Le contrade che si vogliono riservare la possibilità di procedere con più stralci, a monte del primo intervento, devono presentare un progetto unitario di Contrada, che comprenda anche quanto eventualmente previsto al successivo art. 66; in assenza di detto progetto unitario qualunque intervento di addizione volumetrica esaurirà le potenzialità edificatorie ammesse.

Le Contrade che fino ai 10 anni precedenti alla vigenza del Regolamento Urbanistico (6 aprile 2011) hanno utilizzato una disposizione similare dei piani previgenti, dovranno scomputare una quantità pari alla Superficie Edificata (SE) già realizzata.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45