Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 61 Aree a verde private e di verde complementare

1. Le aree verdi private e pertinenziali contribuiscono alla qualità urbana e sono parte integrante del sistema del verde del territorio urbanizzato in particolare di quello contiguo anche pubblico.

2. Nella progettazione di nuove sistemazioni e nelle sostituzioni della vegetazione è opportuno privilegiare specie arboree e arbustive autoctone o naturalizzate, adatte alla funzione e collocazione dell'area, prestando attenzione alle specie ad alta allergenicità. La scelta delle specie in sostituzione di piante arboree morte, senescenti, instabili deve tenere conto della dotazione dello spazio per garantirne lo sviluppo a maturità. In assenza di idoneo spazio non si procede alla sostituzione o ci si orienta su specie compatibili.

3. Non è ammessa la trasformazione in giardini di tipo urbano nei casi in cui le aree a verde privato siano a contatto con il territorio aperto e mantengano caratteristiche di ruralità, affinché contribuiscano a svolgere la funzione di transizione come componenti del paesaggio rurale. Nel caso siano presenti oliveti consolidati o sistemazioni unitarie e alberature di alto fusto o piante ornamentali di pregio, tali impianti si devono mantenere e reintegrare negli esemplari mancanti, morti o deperienti.

4. Nella gestione dell'area a verde esistente è necessario garantire la manutenzione valutando le condizioni fitosanitarie della componente arborea. Sono da tutelare, compatibilmente con la pubblica incolumità e lo stato fitosanitario, le piante isolate, in filare o in gruppo che presentano dimensioni rilevanti per la specie, pregio ornamentale, estetico, paesaggistico. La potatura di alberi di notevole dimensione e pregio dovrà tener conto delle Linee Guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali del MIPAAFT.

5. Le aree di verde complementare, all'interno del territorio urbanizzato, sono formate dalle aree verdi di uso privato che non fanno parte di lotti edificati, disciplinati al precedente art. 60, che sono da considerare come elementi costitutivi della qualità degli insediamenti e che concorrono ad incrementare la prestazione ecologica della città.

Le aree di verde complementare non possono essere pavimentate o rese impermeabili, tali aree sono gestite al fine di mantenerne i servizi ecosistemici tra cui la protezione dei suoli e la prevenzione del dissesto idrogeologico andando ad arricchire il paesaggio di elementi naturali e seminaturali da gestire con buone pratiche selvicolturali.

All'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata e sono ammessi esclusivamente opere e manufatti privi di rilevanza urbanistico - edilizia, come individuati dalla normativa regionale.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45