Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 54 Edifici e resede censiti di matrice storica

1. Gli edifici censiti nella "Schedatura dei beni storico architettonici del territorio aperto" contenuta nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale nonché nelle "Schede di rilievo in ambito urbano o integrative rispetto a quelle del Piano Strutturale" (RUqc1), contenute nel Quadro Conoscitivo del R.U. previgente, sono riconosciuti quali emergenze del sistema insediativo da sottoporre a particolare disciplina di tutela. Il resede, da intendere come lo spazio scoperto connesso agli edifici censiti di matrice storica, coincidente con il perimetro della rispettiva Scheda, è indicato graficamente nelle tavole del P.O.

2. La disciplina d'intervento del P.O. è modulata in funzione dei giudizi di valore architettonico espressi per ciascun edificio censito, come di seguito elencati:

  • t2 per quelli riconosciuti di rilevante valore storico e interesse documentale;
  • t3 per quelli riconosciuti come coerenti e consolidati rispetto al contesto;
  • t4 per quelli di edificazione recente o di scarso valore, se inseriti in un resede riconosciuto di valore eccezionale, t5 per gli edifici recenti o di scarso valore negli altri casi.

Agli edifici soggetti a vincolo ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).

Le discipline d'intervento ammissibili per gli edifici e resede censiti sono indicate nelle schede normative di riferimento. La zona omogenea è loro attribuita con riferimento allo specifico contesto urbano di appartenenza, nel caso in cui ricadano all'interno del territorio urbanizzato, mentre in generale quando ricadono nel territorio rurale sono classificati come zona omogenea E, salvo limitate eccezioni classificate come zone F.

3. In generale, fatte salve le disposizioni prevalenti delle Schede normative degli edifici censiti come beni storico architettonici allegate alle presenti Norme, le unità abitative a destinazione residenziale risultanti da frazionamenti e/o da mutamento di destinazione d'uso, laddove consentito dalle presenti Norme, degli edifici con disciplina di intervento t1, t2 e t3 dovranno avere una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 80 mq., con una SE minima di 50 mq., che è anche la SE minima consentita per il cambio d'uso verso la residenza di immobili isolati, mentre per gli edifici con disciplina di intervento t4 e t5 la dimensione media non dovrà essere inferiore a 70 mq., con una SE minima di 50 mq..

In aggiunta alle dimensioni minime e medie degli alloggi dovranno essere previsti, all'interno dell'immobile oppure negli annessi esistenti anche comuni posti in prossimità, locali ricovero attrezzi per la cura degli spazi aperti di ampiezza pari ad almeno 8 mq. per ogni unità abitativa, con accesso dall'esterno.

4. Il mutamento di destinazione d'uso o il frazionamento, sono subordinati al miglioramento e alla conservazione dei caratteri tipologici dei resede (aie, giardini, terrazzamenti, ecc.), salvaguardandone le geometrie e le dimensioni e conservandone i materiali e gli elementi funzionali e decorativi (pavimentazioni, recinzioni, pozzi, lavatoi, tabernacoli, ecc.). Vista la loro origine rurale il progetto di resede degli edifici censiti, ovunque esso sia, nel territorio urbanizzato o nel territorio rurale, deve rispettare le prescrizioni di cui al successivo art. 100.

5. I resede censiti possono comprendere parchi, giardini storici, broli e corti che sono pertinenze originarie o comunque storicizzate di ville e complessi monumentali di valore storico-architettonico. In questi casi oltre al il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere, si devono tutelare i manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, ecc.). Il sistema del verde è da preservare nella sua integrità curando la conservazione degli elementi vegetali lineari e puntuali. Non è ammesso l'abbattimento o danneggiamento delle alberature e del disegno arboreo dei giardini e parchi storici. Sono fatti salvi gli interventi a garanzia della pubblica incolumità dovuta a senescenza, problematiche strutturali o fitosanitarie delle piante. Negli interventi di sostituzione di piante malate o compromesse deve essere garantito l'utilizzo della medesima specie salvo motivazioni di ordine fitosanitario o di evidente incompatibilità tra le specie originarie e il sito di impianto.

6. Negli edifici censiti ricadenti nel territorio urbanizzato, salvo le specifiche destinazioni eventualmente riportate nelle schede normative, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Residenziale (a), Artigianale di servizio (b3), Commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (c1), Direzionale e di servizio nelle sotto-articolazioni e1 ed e2, mentre sono sempre consentiti gli Spazi e le attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico (s).

Il passaggio alla funzione residenziale non è comunque ammesso in caso di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia di edifici aventi altra destinazione d'uso o mista. Tali interventi precludono anche la possibilità di un successivo mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale.

7. Negli edifici censiti ricadenti in territorio rurale, per gli usi compatibili, oltre a quelli agricoli che sono sempre consentiti, valgono le prescrizioni di cui al successivo art. 96, fatte salve eventuali specifiche destinazioni d'uso attribuite nelle schede normative di riferimento.

8. I resede censiti sono classificati in relazione al loro valore storico e paesaggistico (eccezionale, buono, medio, scarso) e per quelli ricadenti in territorio rurale la normativa di cui al Titolo VIII, Capo III - Nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura è differenziata dal P.O. nel modo seguente.

  1. a) nei resede censiti di valore eccezionale, la realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 103 delle presenti Norme, è consentita esclusivamente a condizione che il centro aziendale ricada al loro interno e che si dimostri l'impossibilità, o comunque l'inopportunità della collocazione in altro luogo della proprietà fondiaria all'esterno del resede stesso; in tali resede non sono consentiti i manufatti aziendali realizzabili senza PAPMAA, né quelli amatoriali, di cui ai successivi articoli 105, 106 e 107;
  2. b) nei resede censiti di valore diverso da eccezionale la realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 103 delle presenti Norme, è consentita alla sola condizione che si dimostri l'impossibilità, o comunque l'inopportunità della collocazione in altro luogo della proprietà fondiaria all'esterno del resede stesso; in tali resede a condizione che si realizzino interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico è inoltre consentita la realizzazione di:
    • manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati a terra di durata superiore a due anni, di cui al successivo art. 108, comma 3, non diversamente collocabili e fino a un massimo di 50 mq.;
    • manufatti aziendali non temporanei, di cui al successivo art. 109, comma 1, lett a, quali basamenti, platee, volumi tecnici e impianti, serbatoi, cisterne strettamente funzionali allo svolgimento delle attività agricole, se non diversamente collocabili; non sono invece consentiti i manufatti prefabbricati, i tunnel per il ricovero dei foraggi e le tettoie di cui all'art. 109, comma 1 lettera b.
    • box per il ricovero di cavalli, fino ad un massimo di 30 mq. (2 posti), da realizzarsi con strutture di legno (solo nei resedi collocati nel territorio rurale), con le modalità previste dal successivo art. 111;
    • manufatti amatoriali di cui ai successivi artt. 110 e 112 fino a un massimo di 30 mq. complessivi.

9. Per gli interventi sui resede censiti ricadenti in ambiti soggetti a provvedimento di tutela si dovrà prestare particolare attenzione alle prescrizioni contenute nella Scheda di Vincolo, di cui alla Sez. 4 del P.I.T./P.P.R.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45