Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 53 Aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici

1. Le aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici (BSA), in conformità al P.T.C.P. di Siena, sono soggette ad una disciplina di tutela che è affidata alle competenze provinciali e che esclude, di norma, ogni forma di nuova edificazione. Qualsiasi previsione di trasformazione, affinché si dimostri coerente con il contesto di riferimento, dovrà essere supportata da adeguati approfondimenti valutativi rispettando criteri e indicazioni contenuti nella norma provinciale.

2. In tali aree non è consentita la nuova edificazione per abitazioni rurali. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa a condizione che, attraverso un P.A.P.M.A.A., da assoggettare alle procedure e contenuti di Piano Attuativo, a seguito di specifici studi, si dimostri l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, da valutare di concerto con la Provincia e sulla base dei criteri dettati all'art. 13.14 del P.T.C.P. di Siena.

3. Per le aziende agricole il cui centro aziendale ricada all'interno delle aree di pertinenza dei BSA, a condizione che non si alterino le visuali degli stessi BSA ed in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici esistenti e che non si determinino cesure tra parte edificata e contesto rurale in cui gli interventi si collocano, è ammessa la realizzazione di ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A., come di seguito indicati:

  • manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati a terra limitatamente a quelli di durata superiore a due anni, di cui al successivo art. 108, comma 3, non diversamente collocabili;
  • manufatti aziendali non temporanei, di cui al successivo art. 109, comma 1, lett. a, quali basamenti, platee, volumi tecnici e impianti, serbatoi, cisterne strettamente funzionali allo svolgimento delle attività agricole, se non diversamente collocabili; non sono invece consentiti i manufatti prefabbricati, i tunnel per il ricovero dei foraggi e le tettoie di cui all'articolo 109 comma 1 lett. b.

4. Nelle aree di pertinenza dei BSA sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che siano sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio, con successivo rapporto informativo da inviare alla Provincia di Siena:

  1. a) interventi pertinenziali, laddove consentiti dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
  2. b) addizioni volumetriche, laddove consentite dalle discipline di intervento, di cui al precedente Titolo III;
  3. c) le piscine interrate pertinenziali;
  4. d) i manufatti amatoriali (box) per il ricovero dei cavalli, alle condizioni di cui al successivo art. 111.

5. In ogni caso, le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con il singolo edificio e con le sue esigenze di tutela. Il mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni individuate dal presente P.O. degli edifici individuati come BSA dal PTC della Provincia di Siena e ai quali il P.O. attribuisce la disciplina di intervento t1, t2 o t3 è ammissibile solo nei casi in cui risulti compatibile con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati e a condizione che il nuovo uso comporti il rispetto delle tessiture agrarie di valore e dei caratteri storici del contesto. Per gli interventi sulle aree di pertinenza dei BSA ricadenti in ambiti soggetti a provvedimento di tutela si dovrà inoltre prestare particolare attenzione alle prescrizioni contenute nella Scheda di Vincolo, di cui alla Sez. 4 del P.I.T./P.P.R.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45