Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 52 Aree di pertinenza degli aggregati

1. Sono le aree sottoposte dal P.T.C. della Provincia di Siena a particolare normativa di tutela paesaggistica e che non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici ed al rapporto consolidato tra territorio aperto e insediamenti.

2. In tali aree, in conformità al P.T.C.P., sono da conservare la tessitura e le sistemazioni agrarie tradizionali - caratterizzate dalla permanenza di associazioni colturali tradizionali (vite/ulivo/seminativi), della forma e della dimensione dei campi, della viabilità poderale e dei confini in genere coincidenti con la rete scolante principale - e la vegetazione non colturale (es. filari di gelsi, di vite arborata, alberi isolati), al fine di mantenerne il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico.

3. Non è consentita la nuova edificazione per abitazioni rurali, mentre nuovi annessi agricoli sono ammessi tramite P.A.P.M.A.A. che dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione e con modalità architettoniche coerenti, anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria eventualmente presenti e nel rispetto dei criteri specificati all'art. 13.13 del P.T.C.P. e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. a. i nuovi annessi agricoli dovranno essere realizzati in contiguità con l'insediamento esistente, secondo un assetto planimetrico che porti alla costituzione di un vero e proprio nucleo edificato, permettendo il miglior uso della viabilità esistente e rispettando i criteri insediativi di cui al successivo art. 104;
  2. b. si dovrà prevedere l'introduzione di fasce arboree tra aree edificate e spazi aperti che deve essere coerente al contesto e rafforzare il sistema eco-ambientale.

Laddove siano presenti edifici o manufatti sottoutilizzati o dismessi, privi di valore storico, oppure porzioni di complessi - un tempo a servizio dell'agricoltura - comunque privi d'interesse tipologico-documentale, si dovrà procedere prioritariamente al loro recupero o al loro ampliamento.

Non è consentita la realizzazione di manufatti aziendali temporanei di durata inferiore a due anni di cui all'art. 108 comma 2.

4. Per gli interventi sulle aree di pertinenza degli aggregati ricadenti in ambiti soggetti a provvedimento di tutela si dovrà prestare particolare attenzione alle prescrizioni contenute nella Scheda di Vincolo, di cui alla Sez. 4 del P.I.T./P.P.R.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45