Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 45 Fattibilità idraulica

1. classe F.I.1. - fattibilità senza particolari limitazioni

Attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità bassa sulle quali non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico, come ad esempio in caso di aree collinari per le quali non vi siano notizie storiche di inondazioni e siano in situazioni favorevoli di alto morfologico.

In attuazione del regolamento regionale 53/R e compatibilmente con le disposizioni di cui alla L.R. 41/2018, per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico.

2. classe F.I.2. - fattibilità con normali vincoli

Attribuibile a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali classificate nel Piano Strutturale a pericolosità idraulica media (I.2). In attuazione del regolamento regionale 53/R e compatibilmente con le disposizioni di cui alla L.R. 41/2018, per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali non è necessario indicare le condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo dell'attività edilizia.

Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate le condizioni definite nelle presenti Norme relativamente alla regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

3. classe F.I.3. - fattibilità condizionata

Attribuita nelle schede di fattibilità a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali ricadenti in aree classificate nel Piano Strutturale a pericolosità idraulica elevata (I.3) (pericolosità per alluvioni poco frequenti) e molto elevata (I.4) (pericolosità per alluvioni frequenti) per le quali sono stati individuati gli interventi di messa in sicurezza definiti nello studio idraulico di supporto al Piano Operativo attuabili secondo quanto disposto dalla L.R. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla Pianificazione di Bacino.

4. classe F.I.4. - FATTIBILITÀ LIMITATA

La fattibilità FI4 non risulta attribuita a nessuna tipologia di intervento.

Per gli interventi che ricadono in classe di pericolosità idraulica molto elevata (I.4) (aree a pericolosità per alluvioni frequenti) gli interventi possono trovare attuazione attraverso i disposti della L.R. 41/2018.

5. Per gli interventi edilizi minori valgono le indicazioni dell'Abaco di fattibilità riportato al successivo art. 47.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45