Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 44 Fattibilità geologica

1. classe F.G.1. - fattibilità senza particolari limitazioni

Si riferisce agli interventi per i quali possono non sono dettate condizioni di fattibilità particolari dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. È attribuita alle previsioni di intervento di modesta consistenza, inferiore o uguale alla volumetria corrispondente alla 1^ classe di indagini della D.G.R. 36/R, ricadenti in aree con pericolosità geologica bassa (G.1). Per tali previsioni non sono indicate particolari prescrizioni, salvo comunque quanto previsto dalla normativa vigente nell'edilizia.

2. classe F.G.2. - fattibilità con normali vincoli

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali si ritiene necessario predisporre una tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. Per tali previsioni le eventuali prescrizioni sono specificate alla luce delle risultanze delle indagini geologiche e geotecniche da eseguirsi in sede di progettazione assieme agli aspetti riguardanti scavi delle fondazioni, affrontati nella relazione geologica e geotecnica del progetto. Le condizioni di attuazione devono basarsi su una apposita indagine geognostica e attenersi alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità. Non sono da prevedersi indagini di dettaglio a livello di area complessiva, fatto salvo la specifica richiesta da parte di competenti commissioni esaminatrici in relazione alla realizzazione di interventi ritenuti rilevanti sul territorio in prossimità di aree critiche dal punto di vista geomorfologico.

3. classe F.G.3. - fattibilità condizionata

Le problematiche geomorfologiche rilevate nelle aree comprese in questa classe di fattibilità sono determinate da situazioni fisico-ambientali di dissesto potenziale e/o in atto o possono essere innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono negativamente con le dinamiche e gli assetti idrogeomorfologici e nello specifico quelle che mostrano propensione ai fenomeni di instabilità dei versanti, ruscellamento superficiale in aree instabili, progressiva erosione superficiale diffusa dei terreni, comprimibilità dei terreni ecc. La compatibilità degli interventi ricadenti in tali aree è condizionata agli esiti derivanti dagli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. La realizzazione degli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità.

Questa classe di fattibilità è attribuita anche alle previsioni di intervento ricadenti in aree con pericolosità geologica media (G.2) di volumetria superiore a 1.500 mc. e/o con realizzazione di sbancamenti o riporti superiori a 2,50 ml. di altezza.

4. classe F.G.4. - fattibilità limitata

L'attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali che ricadono all'interno di questa classe di fattibilità è subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari che sono individuati sulla base di specifiche campagne geognostiche e definiti in sede di redazione del Piano Operativo. Rimane pertanto auspicabile consentire gli interventi e le trasformazioni a fattibilità limitata nel caso in cui non siano possibili altre localizzazioni più favorevoli ovvero nei casi in cui le alternative possibili risultino significativamente più onerose in termini di bilancio ambientale, economico e sociale. Sono consentiti interventi di miglioramento delle condizioni di rischio dell'area per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di stabilità delle aree adiacenti e comunque subordinati all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici.

Tale classe di fattibilità è attribuita anche alle previsioni di intervento ricadenti in aree con pericolosità geologica elevata (G.3) che possono interferire con la vicinanza di frane quiescenti, scarpate attive e creste.

Tutti gli interventi sono realizzabili secondo le condizioni riportate al punto 3.2.1 del D.P.G.R. 53/R, relativamente alle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata.

5. nf - non fattibile

In condizioni di pericolosità geologica molto elevata (G.4) derivante da fenomeni di instabilità in atto non sono consentiti previsioni e interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture in assenza di preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza secondo le modalità del punto 3.2.1 del D.P.G.R. 53/R.

6. Per gli interventi edilizi minori valgono le indicazioni dell'Abaco di fattibilità riportato al successivo art. 47.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45