1. La realizzazione di serre solari, come definite dalle norme regionali, è sempre ammessa, con esclusione degli edifici a cui il Piano attribuisce le discipline d'intervento t1, t2 e t3, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
orientamento variabile tra sud-est e sud-ovest a seconda della località;
assenza di importanti ombreggiamenti dovuti a edifici e/o piante;
superficie vetrata prevalente rispetto alla superficie totale della serra;
presenza di schermatura estiva dai raggi solari;
superfici vetrate apribili per consentire una ventilazione naturale in particolar modo nel periodo estivo;
non deve essere riscaldata dall'impianto di climatizzazione e non deve configurarsi come locale di abitazione e/o luogo di lavoro al fine di usufruire delle agevolazioni previste per i sistemi solari passivi;
il progetto della serra solare deve essere accompagnato dalla relazione prevista dall'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, atta a documentare la specifica finalità del risparmio energetico mediante appositi calcoli energetici che quantifichino la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale;
qualora sia realizzata su balcone, la serra solare può interessare l'intera consistenza del balcone stesso; qualora sia realizzata su terrazza o resede è ammessa esclusivamente in aderenza ad un volume esistente e per una profondità non superiore a 2,50 ml.