Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 36 Serre solari

1. La realizzazione di serre solari, come definite dalle norme regionali, è sempre ammessa, con esclusione degli edifici a cui il Piano attribuisce le discipline d'intervento t1, t2 e t3, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • orientamento variabile tra sud-est e sud-ovest a seconda della località;
  • assenza di importanti ombreggiamenti dovuti a edifici e/o piante;
  • superficie vetrata prevalente rispetto alla superficie totale della serra;
  • presenza di schermatura estiva dai raggi solari;
  • superfici vetrate apribili per consentire una ventilazione naturale in particolar modo nel periodo estivo;
  • non deve essere riscaldata dall'impianto di climatizzazione e non deve configurarsi come locale di abitazione e/o luogo di lavoro al fine di usufruire delle agevolazioni previste per i sistemi solari passivi;
  • il progetto della serra solare deve essere accompagnato dalla relazione prevista dall'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, atta a documentare la specifica finalità del risparmio energetico mediante appositi calcoli energetici che quantifichino la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale;
  • qualora sia realizzata su balcone, la serra solare può interessare l'intera consistenza del balcone stesso; qualora sia realizzata su terrazza o resede è ammessa esclusivamente in aderenza ad un volume esistente e per una profondità non superiore a 2,50 ml.
Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45