Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 34 Trasferimento dei crediti edilizi

1. Al fine della riqualificazione e del recupero urbanistico, paesaggistico e ambientale, l'Amministrazione Comunale promuove l'eliminazione degli edifici e manufatti incongrui, fatiscenti o precari.

2. Sono definiti incongrui o fatiscenti o precari quegli edifici privi di valore storico, tipologico e ambientale costruiti dopo il 1942 con uso diverso dalla residenza. In particolare:

  • Sono incongrui gli edifici costruiti originariamente come ripostigli, ricoveri, magazzini o altro, e quelli incompatibili per contrasto della funzione insediata o della tipologia della costruzione rispetto al contesto urbanistico o ambientale, per i quali valgono i tipi di disciplina t5 o t6;
  • Sono fatiscenti gli edifici di cui al punto precedente che per vetustà o per il prolungato inutilizzo risultano in condizioni di parziale rovina o comunque di degrado strutturale;
  • Sono precari i manufatti realizzati in legno, lamiere, lastre in materiale plastico o fibrocemento e materiali di recupero di varia natura.

3. In coerenza con la legislazione regionale e statale in materia, l'Amministrazione Comunale può riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori derivanti dalla demolizione senza ricostruzione di edifici incongrui o fatiscenti autorizzati o comunque risultanti da atti pubblici, da utilizzare con le modalità indicate nei successivi commi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici che presentano le caratteristiche di cui al comma 2 appartenenti al sottosistema funzionale dei Filamenti del territorio aperto (FA) o all'insediamento diffuso, di cui al successivo art. 95, oppure collocati in aree classificate come verde complementare o verde di ambientazione, nonché all'interno dei resede degli edifici censiti, di cui al successivo art. 54. L'applicazione della presente disciplina agli annessi agricoli è subordinata alla loro preventiva deruralizzazione ai sensi della vigente normativa.

5. L'entità dei crediti edilizi riconosciuti nell'ambito di questa procedura è definita sulla base del seguente rapporto percentuale tra superfici edificate demolite e superfici edificabili da ricostruire:

  • 100% per i primi 100 mq. di SE
  • 80% per i mq di SE eccedenti i 100 mq. e fino a 500 mq.
  • 60% per i mq di SE eccedenti i 500 mq.

L'attribuzione dei crediti edilizi di cui al comma precedente è in ogni caso assentita dall'Amministrazione Comunale ed è subordinata ad un contestuale atto unilaterale d'obbligo del proprietario richiedente di volontaria rinuncia a riedificare sulla medesima area.

La demolizione senza ricostruzione di edifici incongrui o fatiscenti finalizzata all'acquisizione di un credito edilizio è subordinata alla redazione di una perizia asseverata da tecnico abilitato che ne determini la consistenza.

6. L'efficacia del credito edilizio è condizionata alla realizzazione di interventi di ripristino dello stato dei luoghi nelle aree cedenti capacità edificatoria. Il sedime liberato dall'edificio trasferito acquista contestualmente, a seconda dei casi, il sistema di paesaggio, il tipo di tessuto o i caratteri del resede del bene storico-architettonico di appartenenza.

7. Il P.O. individua le aree nelle quali trasferire le nuove superfici, stabilendone la massima potenzialità edificatoria, le caratteristiche tipologiche, nonché il numero massimo degli alloggi da realizzare. Dette aree non hanno indice proprio di fabbricabilità.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45