Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 25 Percorsi ciclabili

1. La rete ciclabile è destinata alla fruizione da parte dei ciclisti per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport.

2. Per le piste ciclabili va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico, assieme alla sicurezza dei ciclisti, con l'obiettivo fondamentale di affermare l'uso quotidiano della bicicletta come ulteriore forma di mobilità. Inoltre allo scopo di favorire attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che le piste ciclabili diventino elemento di qualificazione e fruizione lenta dello spazio aperto e agricolo, di valore naturale e ambientale, di rilievo paesaggistico.

3. Il P.O. individua i percorsi ciclabili esistenti e quelli di progetto previsti dagli interventi individuati nella Parte III delle presenti Norme. È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori percorsi in sede stradale o su aree pubbliche e di uso pubblico.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45