Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 24 Verde di ambientazione

1. Nelle tavole del P.O., al fine di ridurre e mitigare gli impatti derivati dal traffico motorizzato e di migliorare i rapporti tra insediamenti, infrastrutture e paesaggio circostante, sono individuate come verde di ambientazione specifiche aree inedificate a corredo della viabilità, delle infrastrutture e degli insediamenti esistenti e collocate in ambiti interclusi o a margine tra tessuti edificati e territorio rurale.

2. Il verde di ambientazione è da considerarsi sia come elemento di mitigazione da destinare al miglioramento delle dotazioni ambientali della viabilità e degli insediamenti di cui sono a corredo, sia come fascia da destinare al miglioramento funzionale delle infrastrutture ed è pertanto possibile realizzarvi infrastrutture ferroviarie, di interesse pubblico, arterie stradali, parcheggi, aree attrezzate per sosta camper, elementi accessori della mobilità e opere di protezione e compensazione idraulica.

3. Laddove le aree di verde di ambientazione costituiscono una doppia fascia perimetrale alla viabilità extraurbana da riqualificare paesaggisticamente, non possono essere pavimentate o rese completamente impermeabili, al fine di mantenere le loro funzioni di stabilizzazione dei suoli e per arricchire il paesaggio di elementi naturali e seminaturali.

4. Il verde di ambientazione è in genere formato da terreni privati e può pertanto, oltre all'esproprio, essere previsto il coinvolgimento dei proprietari, tramite specifiche convenzioni, per dare luogo a interventi di ambientazione e di valorizzazione paesaggistica, per i quali si potrà fare riferimento a quanto indicato per gli assetti del verde e per la scelta delle specie arboree e arbustive all'art. 21 delle presenti Norme.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45