Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 18 Dotazione di parcheggi privati in relazione alla destinazione d'uso

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale, nella misura minima di 1/10 di mq/mc, ai sensi dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  1. a) nuova edificazione;
  2. b) ristrutturazione urbanistica;
  3. c) sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione dei volumi esistenti;
  4. d) addizione volumetrica a edifici esistenti comportante incremento di Superficie edificabile o edificata (SE).

Per gli interventi di parziale demolizione e ricostruzione e per le addizioni volumetriche deve essere comunque verificato, con riferimento alla porzione residua dell'immobile oggetto d'intervento, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

2. Fermo restando l'obbligo, del reperimento degli spazi dedicati alla sosta dei veicoli, scoperti o con presenza di strutture edificate, realizzati a raso, interrati o in elevazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, deve essere inoltre garantito il reperimento delle seguenti superfici aggiuntive, stabilite in relazione alla destinazione d'uso:

Sigla Destinazione d'uso Parcheggi per la sosta stanziale
a Residenziale 0,5 mq/mq SE con un minimo di un posto auto per alloggio
b1 Industriale e artigianale 0,2 mq/mq SE
b3 Artigianale di servizio 0,25 mq/mq SE
d1, d2 Turistico ricettiva 0,35 mq/mq SE con un minimo di 0,5 posto auto per posto letto
d3 Campeggi 1 posto auto ogni piazzola; in presenza di bungalow non meno di 0,5 posto auto per posto letto
e0, e1, e2, e3, e4 Direzionale e di servizio 0,4 mq/mq SE
s Attrezzature e Servizi pubblici 0,4 mq/mq SE
s3a Impianti sportivi all'aperto minimo 10% della superficie fondiaria

3. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale, nelle quantità stabilite dalla tabella di cui al precedente comma 2, è prescritto in tutto il territorio comunale anche in relazione ai seguenti interventi:

  • incremento del numero delle unità immobiliari; in caso di frazionamento di unità immobiliari, la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, dovrà essere riferita alle unità immobiliari in aumento: nel rapporto tra nº posti auto e SE residenziali si esclude dal conteggio l'unità immobiliare derivata con la superficie edificata SE maggiore e in ogni caso dovrà essere garantito almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante;
  • modifica della destinazione d'uso; nel caso di mutamenti della destinazione d'uso, ove comportante il reperimento di dotazioni aggiuntive, sulla base della tabella di cui al precedente comma, la superficie a parcheggio da ricercare, è data dalla differenza tra quella prevista per la destinazione originaria e quella di progetto;
  • altri interventi comportanti incremento di Superficie edificabile o edificata (SE).

4. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati in aree private e sono reperiti all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi. Per le nuove costruzioni tali parcheggi devono essere individuati all'interno dell'area di intervento.

Nei casi di frazionamento e/o mutamento della destinazione d'uso possono essere computate quali parcheggi stanziali aree poste entro un raggio di 500 ml. esclusivamente se della stessa proprietà ed a condizione che siano assoggettate a vincolo di pertinenzialità alle unità immobiliari in aumento o che cambiano la destinazione d'uso.

La superficie convenzionale dedicata al parcheggio stanziale è la somma di due superfici, stallo e spazio di manovra, quantificabili per un totale di 25 mq per ciascun posto auto.

Fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1, per i quali non è comunque ammessa, la possibilità di monetizzare le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato, laddove consentita, è specificata nelle disposizioni dei singoli sottosistemi e tessuti di cui alla Parte II delle presenti Norme. Dovrà comunque essere dimostrata l'impossibilità di reperire la dotazione minima di sosta in tutto o in parte. I corrispettivi delle monetizzazioni, stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, saranno periodicamente aggiornati sulla base di quanto previsto nella medesima deliberazione. Essi devono essere utilizzati per realizzare o mantenere strutture e aree pubbliche destinate alla sosta.

5. Nelle zone con destinazione d'uso commerciale al dettaglio (c) o direzionale e di servizio (e) per incrementare la dotazione di posti auto è consentito realizzare nuove superfici a parcheggio su più piani, anche con sistemi del tipo "Fast-Park" alle seguenti condizioni:

  • per le attività e i servizi esistenti, previa l'effettuazione di un'accurata valutazione degli effetti sia paesaggistici che funzionali, anche in relazione al sistema della mobilità e traffico;
  • per le nuove attività e servizi, a seguito di dimostrata impossibilità di soluzioni alternative per raggiungere i minimi richiesti dal presente P.O., con specifici obblighi per il mantenimento nel tempo del suddetto sistema di parcamento da parte dei soggetti interessati;
  • che la disciplina di intervento attribuita agli edifici non sia di tipo t1, t2 e t3.
Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45