Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 13 Turistico-ricettiva

1. La categoria funzionale turistico-ricettiva (d) comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere, come individuate dalle vigenti norme regionali.

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti sotto-articolazioni della categoria turistico-ricettiva, associando ad esse un elenco esemplificativo di attività:

  • d1 · ospitalità alberghiera, ovvero alberghi, pensioni, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi turistici e quant'altro indicato nella normativa di settore;
  • d2 · ospitalità extralberghiera, ovvero case per ferie, ostelli per la gioventù a gestione privata, residence e quant'altro indicato nella normativa di settore;
  • d3 · campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante);
  • d4 · aree sosta attrezzate per autocaravan con dotazioni di servizio.

3. Le strutture turistico-ricettive possono comprendere bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, locali SPA e sale wellness, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza gestione autonoma.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45