1. La categoria funzionale turistico-ricettiva (d) comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere, come individuate dalle vigenti norme regionali.
2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti sotto-articolazioni della categoria turistico-ricettiva, associando ad esse un elenco esemplificativo di attività:
- d1 · ospitalità alberghiera, ovvero alberghi, pensioni, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi turistici e quant'altro indicato nella normativa di settore;
- d2 · ospitalità extralberghiera, ovvero case per ferie, ostelli per la gioventù a gestione privata, residence e quant'altro indicato nella normativa di settore;
- d3 · campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante);
- d4 · aree sosta attrezzate per autocaravan con dotazioni di servizio.
3. Le strutture turistico-ricettive possono comprendere bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, locali SPA e sale wellness, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza gestione autonoma.