Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 112 Manufatti per allevamenti amatoriali

1. L'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (allevamenti amatoriali e animali d'affezione) è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità indicata al successivo comma 6. I manufatti per allevamenti amatoriali non sono comunque consentiti nei sottosistemi PAE1, PAE2 e PAE3, nelle aree di pertinenza dei BSA del PTCP e nei resede censiti di valore eccezionale.

2. La realizzazione dei manufatti per allevamenti amatoriali è consentita a condizione che:

  • i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • i terreni in cui si localizzano i manufatti e ne consentano il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Siena e siano costituiti da un unico corpo;
  • il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, come indicato al precedente Capo I del Titolo VIII.

3. La disponibilità della risorsa idrica è condizione essenziale per la realizzazione del manufatto e deve essere verificata prima della presentazione dell'istanza.

4. L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo. Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade e alle visuali panoramiche, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico. Gli interventi dovranno inoltre garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali.

5. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

6. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:

Tipo di allevamento Superficie Fondiaria minima (mq.) Superficie Coperta massima (mq.)
api 3.000 10
avicoli 3.000 10
conigli 3.000 10
ovini/caprini 10.000 20

La Superficie Coperta indicata comprende anche spazi per lo stoccaggio dei mangimi e per i presidi sanitari.

7. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • Altezza (HMax) 2,20 ml.;
  • struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • rispetto della distanza minima di 40 ml. dai fabbricati ad uso residenziale e dai luoghi pubblici e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
  • non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.

8. Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili i manufatti del presente articolo e quelli per l'agricoltura amatoriale, di cui al precedente art. 110, laddove siano presenti Superfici Fondiarie sufficienti al dimensionamento di entrambe le fattispecie.

9. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 114.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45