Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 111 Manufatti amatoriali per i cavalli

1. L'installazione di manufatti amatoriali destinati all'allevamento di cavalli esercitato da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti utili allo scopo. Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui. I manufatti amatoriali per i cavalli non sono comunque consentiti nei sottosistemi PAE1, PAE2 e PAE3 e nei resede censiti di valore eccezionale.

2. La realizzazione dei manufatti amatoriali per l'allevamento di cavalli è consentita, laddove previsto dalle presenti Norme, a condizione che:

  • i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • i terreni in cui si localizzano i box e ne consentano il dimensionamento ricadano interamente nel Comune Siena e siano costituiti da un unico corpo;
  • l'intervento non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture per l'allenamento dei cavalli;
  • sia rispettata una distanza minima dalle abitazioni di 40 ml. e verificata la conformità con le pertinenti norme igienico sanitarie e ambientali di trattamento di reflui degli allevamenti;
  • i box siano costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con altezza massima in gronda di 3 ml., pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione, semplicemente appoggiata, dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  • siano assenti dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo dei manufatti;
  • non vengano eliminate alberature di interesse storico;
  • il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, come indicato al precedente Capo I del Titolo VIII.

3. Il manufatto può essere dimensionato in proporzione al numero dei cavalli e al terreno disponibile in ragione di 15 mq. per cavallo e per 5.000 mq di terreno agricolo fino ad un massimo di 90 mq. di superficie coperta per sei cavalli.

La copertura dei manufatti potrà essere a pendenza singola o doppia e realizzata in legno, laterizio, rame o guaina ardesiata.

A copertura delle porte di accesso potrà essere previsto uno sporto di gronda non superiore a 1 ml.

Le pareti esterne e gli infissi dovranno essere verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni.

4. La realizzazione dei manufatti è subordinata al mantenimento dell'allevamento di cavalli, alla previa realizzazione di sistemazioni esterne e pertinenziali dell'allevamento e di miglioramento ambientale nonché alla sottoscrizione da parte del proprietario di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell'attività o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45