Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 9 Mutamento della destinazione d'uso

1. A norma di legge, sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile (SU) prevalente, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie funzionali:

  • a) Residenziale
  • b) Industriale ed artigianale
  • c) Commerciale al dettaglio
  • d) Turistico-ricettiva
  • e) Direzionale e di servizio
  • f) Commerciale all'ingrosso e depositi
  • g) Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge
  • s) Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Alle categorie funzionali principali della L.R. 65/2014, il Piano Operativo aggiunge la destinazione d'uso "s) Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", distinguendola dalla categoria "Direzionale e di servizio", in quanto riferita agli immobili e i servizi che costituiscono standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/1968 e per la quale articola le corrispondenti sottocategorie al successivo art. 15.

2. Nei successivi articoli, dall'art. 10 all'art. 17, sono indicate le attività a cui si riferiscono le categorie funzionali principali, di cui al precedente comma 1, con esemplificate alcune loro articolazioni o sottocategorie, che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell'analogia.

3. Ai fini urbanistici, si considera destinazione d'uso attuale quella risultante da atti in possesso della Pubblica Amministrazione formatisi in data anteriore alla data di adozione del presente Piano Operativo, ovvero, in mancanza di tali atti, dalla posizione catastale quale risulta alla data medesima, ferme restando le disposizioni regionali per gli edifici posti nel territorio rurale.

In assenza di atti in possesso della Pubblica Amministrazione, per la destinazione d'uso in atto, sono equiparati alle attività artigianali di servizio b3, di cui al successivo Art. 11, comma 3, i fondi, le autorimesse e i magazzini di remota origine dotati di autonomia funzionale.

4. I mutamenti della destinazione d'uso rilevanti di cui al comma 1, con o senza opere, di immobili o di loro parti ricadenti all'interno delle zone omogenee A o di immobili meritevoli di tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico, ovvero quelli a cui il P.O. attribuisce la disciplina d'intervento di tipo 1 e di tipo 2, sono soggetti a permesso a costruire, ai sensi delle vigenti norme regionali e nazionali in materia urbanistico-edilizia.

5. Ad esclusione che per gli immobili o loro parti di cui al precedente comma 4, il mutamento di destinazione d'uso anche senza opere tra le diverse categorie funzionali di cui al comma 1 è consentito, previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi delle vigenti norme regionali in materia urbanistico-edilizia. Laddove il passaggio avvenga all'interno della stessa categoria funzionale principale, ovvero tra sottocategorie, quando consentito, è soggetto a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). In caso di incremento dei carichi urbanistici le SCIA e le CILA di cui al presente comma comportano la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni comunali.

6. Nel caso in cui l'uso attuale di un immobile contrasti con gli usi previsti dal Piano Operativo, sono consentiti tutti gli interventi in relazione al tipo d'intervento ad esso attribuito dallo stesso PO quando comportano il mutamento della destinazione d'uso verso le funzioni ammesse, mentre in caso contrario, ovvero se si mantiene l'uso in contrasto con il PO, sono consentiti solo gli interventi sempre ammessi dalla legge nel patrimonio edilizio esistente, di cui al successivo art. 27, comma 2, senza possibilità di frazionamento.

7. Per edifici e complessi soggetti a vincolo ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali il mutamento della destinazione d'uso resta comunque subordinato alla verifica di compatibilità con le disposizioni e con le eventuali limitazioni stabilite dallo specifico decreto di vincolo.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45