Origine- approvazione del 25.11.21
Art. 110 Manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale
1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui. I manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale non sono comunque consentiti nei sottosistemi PAE1, PAE2 e PAE3, nelle aree di pertinenza dei BSA del PTCP e nei resede censiti di valore eccezionale.
2. Alla realizzazione di manufatti amatoriali concorrono i soli terreni posseduti nel Comune di Siena. Ai fini della determinazione della superficie agricola coltivata per il dimensionamento di tali manufatti concorrono tutti i terreni coltivati escluse le aree di resede, le aree boscate e seminaturali.
3. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 è consentita a condizione che:
- i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non siano stati oggetto di trasferimenti parziali che determinano vincolo di inedificabilità decennale secondo quanto previsto dall'articolo 76 della L.R. 65/2014; sono fatti salvi i trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- i terreni di riferimento siano costituiti da un unico corpo (viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico);
- il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, come indicato al precedente Capo I del Titolo VIII, alla manutenzione del fondo e allo smantellamento di manufatti e annessi alla cessazione dell'attività.
4. La Superficie Coperta del manufatto realizzabile è definita con riferimento alla estensione della superficie agricola e al tipo di coltivazione esercitata:
- tipo A - 15 mq. di manufatto realizzabili con una superficie agricola coltivata destinata a orto, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree esclusi gli oliveti uguale o superiore a 3.000 mq., fino a 20.000 mq.;
- tipo B - 25 mq. di manufatto realizzabili con una superficie agricola coltivata da 20.000 a 30.000 mq.;
- tipo C - 30 mq. di manufatto realizzabili con una superficie agricola coltivata superiore a 30.000 mq.
I manufatti di tipo B e C sono subordinati alla previa realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e all'asseveramento da parte di tecnico abilitato in materie agricole della superficie agricola coltivata.
Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per allevamenti amatoriali di cui al successivo art. 112 laddove siano presenti le superfici agricole necessarie per il dimensionamento di entrambe le fattispecie.
I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- Altezza (HMax) non superiore a 2,50 ml.;
- struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
- assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile; i manufatti di Superficie Coperta non superiore a 15 mq. saranno semplicemente appoggiati al suolo, con eventuale pavimentazione interna costituita da elementi accostati, privi di giunti stuccati o cementati;
- assenza di dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.
È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni a protezione delle colture previste al successivo art. 114.