Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 107 Ulteriori manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A.

1. In tutto il territorio comunale non sono consentiti gli annessi per le aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi, nonché quelli non collegabili alle superfici minime fondiarie, di cui al comma 5 dell'art. 73 della L.R. 65/2014. Per motivate ragioni di ordine agricolo produttivo all'imprenditore agricolo è consentita la realizzazione di manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A., che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio dell'azienda. Tali manufatti possono essere realizzati nei limiti dettati dalle Norme al precedente Capo I del presente Titolo VIII e a condizione che:

  • non esistano costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e che eventuali consistenze incongrue esistenti vengano rimosse;
  • i terreni a cui si riferisce il dimensionamento dei manufatti siano detenuti in proprietà o con altro titolo che abilita agli interventi di miglioramento fondiario ed edilizi;
  • l'imprenditore agricolo abbia una Unità tecnico economica o una Unità produttiva ARTEA aperta nel Comune di Siena (Unità Tecnico Economica Artea);
  • la superficie agricola coltivata riferita al dimensionamento del manufatto ricada nel Comune di Siena.

2. I manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A. sono distinti come segue:

  1. a. manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni, di cui al successivo art. 108, comma 2, semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
  2. b. manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a. realizzati per un periodo superiore a due anni, di cui al successivo art. 108, comma 3;
  3. c. manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo, di cui al successivo art. 109.

3. Per la presentazione dell'istanza l'imprenditore agricolo oltre a dimostrare la propria qualifica, il titolo di possesso del compendio, lo stato delle strutture e infrastrutture aziendali esistenti e di progetto, allega l'ultimo il Piano delle coltivazioni validato e la consistenza degli allevamenti come risultano dalla banca dati ARTEA e dall'anagrafe zootecnica (BDN).

Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole che verifichi l'assenza sul fondo di analoghi annessi e manufatti e individui eventuali strutture fatiscenti da smantellare, giustifichi le dimensioni del manufatto e la scelta localizzativa.

4. Il progetto dei manufatti temporanei di durata superiore a due anni (art. 108, comma 3) e dei manufatti non temporanei (art. 109) prevede la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico commisurati all'entità dell'opera edilizia, è corredato dal computo metrico per la loro realizzazione e manutenzione.

5. Con apposito regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina gli impegni e le garanzie alla rimozione dei manufatti del presente articolo e alla realizzazione gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di accertamento di regolare esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale.

6. Sulla base delle motivate esigenze produttive e compatibilmente con le limitazioni poste dal presente Piano Operativo è ammessa la realizzazione di più manufatti.

7. Sono compresi tra i manufatti aziendali per l'imprenditore agricolo anche quelli destinati all'allevamento di cavalli.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45