Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Origine- approvazione del 25.11.21

Art. 107 Ulteriori manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A.

1. In tutto il territorio comunale non sono consentiti gli annessi per le aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi, nonché quelli non collegabili alle superfici minime fondiarie, di cui al comma 5 dell'art. 73 della L.R. 65/2014. Per motivate ragioni di ordine agricolo produttivo all'imprenditore agricolo è consentita la realizzazione di manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A., che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio dell'azienda. Tali manufatti possono essere realizzati nei limiti dettati dalle Norme al precedente Capo I del presente Titolo VIII e a condizione che:

  • non esistano costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e che eventuali consistenze incongrue esistenti vengano rimosse;
  • i terreni a cui si riferisce il dimensionamento dei manufatti siano detenuti in proprietà o con altro titolo che abilita agli interventi di miglioramento fondiario ed edilizi;
  • l'imprenditore agricolo abbia una Unità tecnico economica o una Unità produttiva ARTEA aperta nel Comune di Siena (Unità Tecnico Economica Artea);
  • la superficie agricola coltivata riferita al dimensionamento del manufatto ricada nel Comune di Siena.

2. I manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A. sono distinti come segue:

  1. a. manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni, di cui al successivo art. 108, comma 2, semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
  2. b. manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a. realizzati per un periodo superiore a due anni, di cui al successivo art. 108, comma 3;
  3. c. manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo, di cui al successivo art. 109.

3. Per la presentazione dell'istanza l'imprenditore agricolo oltre a dimostrare la propria qualifica, il titolo di possesso del compendio, lo stato delle strutture e infrastrutture aziendali esistenti e di progetto, allega l'ultimo il Piano delle coltivazioni validato e la consistenza degli allevamenti come risultano dalla banca dati ARTEA e dall'anagrafe zootecnica (BDN).

Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole che verifichi l'assenza sul fondo di analoghi annessi e manufatti e individui eventuali strutture fatiscenti da smantellare, giustifichi le dimensioni del manufatto e la scelta localizzativa.

4. Il progetto dei manufatti temporanei di durata superiore a due anni (art. 108, comma 3) e dei manufatti non temporanei (art. 109) prevede la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico commisurati all'entità dell'opera edilizia, è corredato dal computo metrico per la loro realizzazione e manutenzione.

5. Con apposito regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina gli impegni e le garanzie alla rimozione dei manufatti del presente articolo e alla realizzazione gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di accertamento di regolare esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale.

6. Sulla base delle motivate esigenze produttive e compatibilmente con le limitazioni poste dal presente Piano Operativo è ammessa la realizzazione di più manufatti.

7. Sono compresi tra i manufatti aziendali per l'imprenditore agricolo anche quelli destinati all'allevamento di cavalli.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45