Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 99 Autorimesse pertinenziali e locali interrati

1. Nel territorio rurale la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe, ovvero avvenga utilizzando preesistenti salti di quota con pendenza minima 1:1 e la viabilità esistente. In tale caso le superfici delle autorimesse non potranno comunque eccedere le dotazioni minime di parcheggio, definite all'art. 18 delle presenti Norme, dovranno per questo riferirsi a edifici esistenti che ne sono privi a destinazione residenziale e dovranno avere caratteristiche tali da essere escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) - SE, secondo le disposizioni regionali. Per tali autorimesse si dovrà pertanto costituire vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

Gli interventi dovranno per questo collocarsi in relazione evidente con l'edificio di cui costituiscono pertinenza e l'autorimessa potrà essere realizzata solo nel caso in cui la sua realizzazione non interferisca con tutti gli elementi di pregio presenti nel resede storico riconosciuto, come definiti al comma 5, dell'art. 54 delle presenti Norme.

2. La realizzazione di cantine e locali totalmente interrati, non destinati alla presenza continuativa di persone e con Altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml. - comunque non destinate ad autorimesse pertinenziali - è consentita entro i limiti dimensionali della Superficie Coperta dell'edificio con accesso interno, a partire dalla disciplina d'intervento t3.

3. Fermo restando quanto definito per ciascun tipo di disciplina di intervento, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati, anche fuori dal sedime degli edifici negli spazi pertinenziali, delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici ed è altresì consentita la realizzazione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche. La realizzazione dei volumi tecnici interrati e delle cisterne non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione della morfologia e del profilo dei terreni.

4. Gli interventi di cui ai precedenti commi, qualora ricadenti in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, devono prestare particolare attenzione alle prescrizioni della scheda di vincolo.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45