Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 96 Usi compatibili per gli edifici dell'insediamento diffuso

1. Per gli edifici esistenti nell'insediamento diffuso del territorio rurale del Comune di Siena, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del P.O. e le ulteriori prescrizioni riferite ai singoli ambiti, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a. per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni rurali, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo;
  2. b. per gli edifici con presenza di abitazioni rurali è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le attrezzature e i servizi pubblici, le attività direzionali e di servizio limitatamente alle sotto-articolazioni e1, e2, le attività artigianali di servizio b3 e l'artigianato di produzione di beni artistici;
  3. c. per gli edifici strumentali agricoli o attualmente con altre destinazioni d'uso (categorie funzionali b, c, e), ai quali il P.O. attribuisce la disciplina d'intervento t1, t2 e t3, per il particolare pregio o valore testimoniale dell'edificio, sono ammesse le destinazioni d'uso di residenza civile, anche come ampliamento delle abitazioni esistenti e le altre destinazioni di cui al precedente punto b;
  4. d. per gli edifici con presenza di residenze civili, quale che sia la disciplina d'intervento attribuita, oltre alla destinazione residenziale sono ammesse le destinazioni d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici e le attività direzionali e di servizio, quali gli studi professionali compatibili e le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale (e1 ed e2);
  5. e. per gli altri edifici, con discipline di intervento t4 e t5, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature e servizi pubblici, attività direzionali e di servizio e1 ed e2, laboratori di artigianato di servizio b3 ed artigianato tradizionale (antichi mestieri), oltre servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e le manutenzioni ambientali (rientranti nella sottocategoria direzionale e di servizio e1), le destinazioni complementari di magazzini e depositi e le attività artigianali di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

2. Non è consentito cambiare destinazione d'uso agli annessi agricoli costruiti sulla base di Piani Aziendali ai sensi della L.R. 10/79 e a quelli costruiti sulla base dei P.A.P.M.A.A. ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni, né agli annessi agricoli condonati come tali.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45