Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 95 L'insediamento diffuso nel territorio rurale

1. Appartengono all'Insediamento diffuso gli edifici collocati nel territorio rurale, con esclusione di quelli censiti di matrice storica, di cui al precedente art. 54 e di quelli appartenenti ai Filamenti del territorio aperto (FA). Si tratta di un insieme di edifici molto eterogeneo, che comprende abitazioni rurali ed annessi agricoli ancora utilizzati per le originarie funzioni, edifici ed annessi deruralizzati, edifici recenti.

2. Le unità abitative risultanti da frazionamenti e/o da mutamento di destinazione d'uso dovranno avere una Superficie edificata (SE) media non inferiore a 70 mq., con una SE minima di 50 mq. La dimensione minima di 50 mq. di SE è anche quella che si può prevedere per la creazioni di nuove unità immobiliari residenziali in edifici singolari.

In aggiunta alle dimensioni minime e medie degli alloggi dovranno essere previsti, all'interno dell'immobile oppure negli annessi esistenti anche comuni posti in prossimità, locali ricovero attrezzi per la cura degli spazi aperti di ampiezza pari ad almeno 8 mq. di Superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa con accesso dall'esterno.

3. Agli edifici ed ai relativi spazi aperti appartenenti all'insediamento diffuso il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 5 (t5), salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di P.O.

È altresì ammessa la demolizione con trasferimento della SE di cui all'art. 34 delle presenti Norme.

4. Fatte salve specifiche disposizioni del P.O., negli edifici appartenenti all'insediamento diffuso in ambito rurale i cambi d'uso ammessi variano in funzione della attuale destinazione d'uso e sono indicate nel successivo art. 96.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45