Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 92 Interventi sugli edifici a destinazione d'uso agricola

1. Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 2, deve sempre osservare i limiti stabiliti dalla disciplina d'intervento indicata dalle Tavole di P.O. o dalle Schede degli edifici censiti.

2. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola ai quali il P.O. attribuisce le discipline di intervento t4 e t5, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 1 bis e comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., ovvero:

  1. a. ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume totale esistente e comunque non oltre i 300 mc.; tali ampliamenti potranno essere ammessi anche nel caso di edifici strumentali agricoli con disciplina di intervento t3, ove sia dimostrata l'assenza di alternative percorribili per la funzionalità dell'attività e sempreché le soluzioni progettuali proposte risultino compatibili con la tutela dei valori storico documentali riconosciuti;
  2. b. trasferimenti di volumetrie che non eccedono, per ogni singolo edificio aziendale, il 20% del volume totale legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a.

Tali interventi, nel caso in cui ricadano in ambiti soggetti a provvedimento di tutela paesaggistica devono porre particolare attenzione alle prescrizioni contenute nella scheda di Vincolo, di cui alla Sez. 4 del P.I.T./P.P.R.

3. Le dimensioni minime e medie delle unità abitative a cui si fa riferimento nei successivi articoli non si applicano agli edifici che mantengono la destinazione d'uso agricola.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45