Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Variante per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte- approvazione del 10.11.23 (vigente)

Art. 85 Discipline generali

1. Al territorio rurale appartengono le parti del territorio comunale esterne al perimetro del territorio urbanizzato, individuato come previsto dall'art. 4 della L.R. 65/2014 e s.m.i.; la dizione "territorio rurale" utilizzata nel P.O. è da considerarsi sinonimo della dizione "territorio aperto" del Piano Strutturale.

2. Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono attuate in coerenza con la disciplina del P.S. e con le specificazioni contenute nel P.O., redatte in applicazione del Titolo IV, Capo III della Legge Regionale Toscana 65/2014 e s.m.i., dei regolamenti regionali e della disciplina del P.I.T./P.P.R. e del P.T.C.P.

3. È da considerarsi come attività compatibile con il territorio rurale, fatti salvi i divieti previsti dalle presenti Norme, la predisposizione di aree di sepoltura di animali d'affezione di peso non superiore a 70 Kg. Tali aree sono ammissibili nel territorio rurale ad esclusione dei sottosistemi PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12 e prevedendo una fascia di rispetto della consistenza di almeno 200 ml. dal perimetro dell'area di sepoltura, da rispettare anche in presenza o per la realizzazione di pozzi idropotabili. L'area di sepoltura e la fascia di rispetto dovranno insistere su terreni di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Le aree di sepoltura degli animali d'affezione, esclusa la fascia di rispetto, non devono superare la dimensione massima di 3.000 mq. Le trasformazioni edilizie da realizzarsi all'interno dell'area di sepoltura animali d'affezione saranno definite con uno specifico Regolamento Comunale da approvare. Tali interventi potranno essere attivati tramite P.A.P.M.A.A. esclusivamente da parte di aziende con le superfici minime definite dal P.T.C.P.

4. La collocazione di parcheggi a raso ad uso privato nel territorio rurale, nonché le relative viabilità di accesso, non devono modificare i tracciati della viabilità storica, né incidere sui suoi caratteri formali e compositivi, devono essere inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione della maglia agraria, essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche permeabili equivalenti compatibili con il contesto rurale, eventualmente ombreggiati con l'uso di specie arboree tipiche del contesto.

Ultima modifica 24/01/2024 - 14:45