1. Le previsioni del RU relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio contenute nella Parte III delle presenti NTA ed i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione di cui all'art. 55, comma 4, lett. g della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, perdono efficacia trascorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del RU se entro tale termine non sono stati approvati i conseguenti piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che d'iniziativa privata, o i relativi progetti.
2. Nel caso in cui siano previsti piani attuativi o interventi comunque con obbligo di convenzionamento di iniziativa privata, le previsioni del RU di cui al precedente comma perdono efficacia allorché entro cinque anni dal giorno della pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del RU non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano stipulato la relativa convenzione o non abbiano formato un valido e specifico atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione comunale.
3. I piani attuativi approvati prima dell'entrata in vigore del presente RU, mantengono inalterata la loro efficacia temporale prevista dalle vigenti norme in materia.
Per quanto attiene le aree comprese nel Piano per l'edilizia economica e popolare si applica la normativa in esse previste per la durata di diciotto anni dall'approvazione del piano di zona.
La dimensione degli alloggi, a prescindere dai tessuti, dovrà corrispondere a quella prevista dalle vigenti normative per gli alloggi di E.E.P.; i relativi parcheggi dovranno essere reperiti con le modalità di cui all'art. 40 delle presenti NTA.
4. Alle varianti semplici, ai permessi di costruire e alle denunce di inizio attività efficaci alla data di adozione del RU e per i quali siano iniziati i previsti lavori, continua ad applicarsi la normativa del PRG per una durata pari all'efficacia del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori.
Nelle aree comprese nel Programma "20.000 alloggi in affitto" si mantiene l'applicazione della normativa del PRG per tutta la durata del presente Regolamento Urbanistico.
5. Per quanto concerne le trasformazioni di cui al DPV-ATI 3.3,DPV-ATI10.1, TU34, AR46 e AR47, la loro attuazione rimane subordinata agli esiti del Nucleo Tecnico di Valutazione della Provincia di cui al PTC 2000.
6. Gli strumenti di pianificazione territoriale di competenza di Regione e Provincia approvati e vigenti al momento dell'adozione del presente RU costituiscono i parametri per la verifica di coerenza e conformità del presente atto ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 1/2005 e s.m.i.
A seguito dell'approvazione di eventuali e sopravvenuti atti di pianificazione territoriale da parte di Provincia e Regione, l'Amministrazione Comunale è tenuta a svolgere la ricognizione della disciplina contenuta nel presente RU per verificarne le coerenze, l'indifferenza o i contrasti con il PIT o il PTCP approvati e vigenti.