1. Per destinazione d'uso si intende il complesso delle funzioni previste ed ammesse per un insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di esso.
2. La destinazione d'uso individua la funzione cui è attualmente, in maniera prevalente o esclusiva, asservito un insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di esso.
3. La destinazione d'uso di una unità immobiliare è quella stabilita da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione.
4. Le norme generali del presente Capo, integrate dalle norme specifiche indicate nel Titolo II della presente Parte II delle NTA hanno valore di disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui dell'art. 58 della L.R. 1/2005. Gli effetti urbani e funzionali della disciplina saranno oggetto di specifiche attività di monitoraggio di competenza dall'Amministrazione comunale.