1. Il Regolamento Urbanistico (RU), redatto ai sensi dell'art. 55 della Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 (L.R. 1/2005) e successive modifiche e integrazioni, in conformità alle vigenti previsioni normative statali e regionali e nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione sovracomunale, è l'atto di governo del territorio che disciplina dettagliatamente l'attività urbanistica ed edilizia per il territorio comunale in attuazione dei criteri definiti nel Piano Strutturale (PS), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13 febbraio 2007 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 14 del 4 aprile 2007.
2. Il RU persegue la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, attraverso:
- - le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale, quali condizioni di ammissibilità di ogni scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del territorio;
- - la valorizzazione delle qualità ambientali paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate;
- - il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale;
- - la configurazione di un assetto territoriale coerente con le suddette finalità, mediante la definizione:
- - delle trasformazioni fisiche ammissibili e/o prescritte e delle utilizzazioni compatibili degli immobili posti sul territorio;
- - delle destinazioni d'uso.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, il RU:
- - definisce le limitazioni alle trasformazioni ammissibili ed alle utilizzazioni compatibili derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica ed idraulica e dalle caratteristiche idrogeologiche;
- - definisce la gestione del patrimonio edilizio esistente;
- - definisce le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili, sia nel territorio urbano che in quello rurale, attivabili in applicazione diretta di tali disposizioni;
- - definisce la disciplina relativa alla rete delle infrastrutture;
- - individua gli ambiti nei quali la disciplina di governo del territorio si attua pienamente soltanto sulla base di piani attuativi e stabilisce le direttive - anche di carattere quantitativo - da osservare dai medesimi piani attuativi;
- - garantisce le dotazioni di spazi per servizi pubblici e/o ad uso collettivo, sia imprimendo direttamente a determinati immobili o complessi di immobili le relative destinazioni d'uso, sia assegnando criteri e direttive, anche di carattere quantitativo, ai previsti piani attuativi.
4. Il RU contiene:
- - le norme generali, di indirizzo e la disciplina delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del patrimonio edilizio esistente;
- - la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, degli ecosistemi e del paesaggio nonché quella delle trasformazioni non materiali del territorio.
5. Gli elaborati di cui al comma 1 che hanno valore prescrittivo sono i seguenti: NTA, compresi gli allegati 1 e 2, tavole RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU6 e Allegato A.