1. Nel rispetto dell'art. 60 della LR 1/2005 nonché di quanto stabilito nell'art. 15 delle NTA del PS, il RU assoggetta alla disciplina della compensazione urbanistica tutte le aree destinate ad usi urbani intensivi per i quali si renda necessario il conseguimento dell'equità distributiva dei valori immobiliari derivanti dalle prescrizioni urbanistiche.
2. La fattispecie della compensazione urbanistica è costituita da una pluralità di procedure, da attuare in ogni caso mediante lo strumento della convenzione o attraverso atti unilaterali d'obbligo dei soggetti interessati, che possono avere ad oggetto i seguenti dispositivi:
- - la cessione di aree private all'Amministrazione comunale per favorire l'attuazione di interventi pubblici;
- - la realizzazione diretta di interventi di rinnovo del patrimonio edilizio esistente, pubblico o privato, anche finalizzati al risparmio energetico e in conformità con la Legge Regionale Toscana 8 maggio 2009, n. 24;
- - la riserva di una quota della produzione edilizia a residenza con finalità sociali così come previsto dall'art. 134 delle NTA del PS;
- - la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione ai sensi dell'art. 32 delle NTA del PS.
3. La disciplina delle aree di cui al comma 1 è contenuta nelle Schede Progetto e nei Dossier progettuali e valutativi.
4. Nelle aree soggette a compensazione urbanistica, tutti gli altri oneri e le obbligazioni comunque connesse alla realizzazione dell'intervento sono ripartiti tra i soggetti interessati.
5. Gli interventi di trasformazione urbanistica, salvo diversa indicazione contenuta nel RU, sono realizzati in regime di perequazione tra i soggetti privati interessati, in modo da assicurare la condivisione dei medesimi vantaggi e dei medesimi oneri derivanti dalle prescrizioni urbanistiche.