Allegato 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici
Art. 161- Installazione di manufatti precari per l'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli
1. La realizzazione dei manufatti precari di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 e s.m.i. è consentita nel rispetto delle prescrizioni e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:
- - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2;
- - costruzione in legno appoggiata al suolo (senza fondazioni) e tetto a due falde coperto in legno, laterizi oppure con rame o guaina ardesiata. È consentita la realizzazione della copertura integrata con pannelli fotovoltaici;
- - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
- - superficie massima coperta di mq. 15 e altezza massima in gronda di ml. 2,4;
- - assenza di impianti idrici e di illuminazione esterna;
- - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico ;
- - divieto di realizzare nuove recinzioni oppure di abbattere alberi.
2. La realizzazione dei manufatti è vincolata al mantenimento dell'attività agricola esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo.
La realizzazione è subordinata alla preventiva verifica dell'assenza di altri manufatti.
3. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:
- - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
- - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 3000 mq.
- - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, co. 2 delle presenti NTA.
4. La realizzazione dei manufatti è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte del proprietario-richiedente di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione dell'annesso o del manufatto in caso di cessazione dell'attività agricola, degrado del manufatto dovuto all'incuria, realizzazione di ulteriori manufatti e/o di recinzioni metalliche, accertamento di usi residenziali, ancorché saltuari o temporanei o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.
5. Al fine di allevare cavalli è consentita alle condizioni di cui allo specifico regolamento regionale, l'istallazione di manufatti precari senza che sia modificata la morfologia dei luoghi.
6. La realizzazione dei manufatti precari di cui al comma 4 può essere richiesta dai proprietari del terreno e dei cavalli ed è consentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 158 comma 2 alinea da 1 a 6, e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:
- - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2; la realizzazione è consentita inoltre nelle aree Ve di cui all'art. 106 e, qualora consentito dalle normative igenico-sanitarie vigenti, nei resedi dei BSA collocati sia in ambito urbano che rurale;
- - costruzione in legno, eventualmente con struttura metallica, appoggiata al suolo (senza fondazioni). Eventuali pavimenti non potranno essere realizzati con una soletta di cemento direttamente appoggiata a terra. La copertura potrà essere realizzata sia a pendenza singola che doppia, in legno, laterizi oppure con rame o guaina ardesiata;
- - a copertura delle porte di accesso potrà essere previsto uno sporto di gronda non superiore ad un metro;
- - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
- - superficie massima di mq. 15 per ogni 5000 mq. di terreno e comunque fino ad un massimo di 90 mq. (6 box comprensivi di piccoli spazi di servizio), con altezza massima in gronda di ml. 2,50;
- - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo e/o impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché quelli di illuminazione esterna;
- - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico;
- - eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
- - divieto di abbattere alberi.
7. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 4 è vincolata al mantenimento in essere dell'attività di allevamento dei cavalli.
8. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:
- - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
- - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 5000 mq. ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
- - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, comma 2 delle presenti NTA.
9. La realizzazione dei manufatti è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte del proprietario o richiedente di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione del manufatto precario, di cui ai commi 1 e 4, in caso di cessazione dell'attività agricola o di allevamento dei cavalli, o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.