1. I Filamenti del territorio aperto in ambito rurale sono insediamenti nati prevalentemente lungo le strade di crinale che attraversano il territorio, costituiti da edifici realizzati in epoca recente che hanno contribuito all'ispessimento dell'edificato lungo queste direttici in origine costituite esclusivamente da ville e case coloniche.
2. Sono ammissibili cambi di destinazione d'uso ai fini della residenza (R) di edifici, o parti di essi, con
SUL maggiore di 60 mq. o ai fini di attività agricole (AG).
3. Per gli edifici ricadenti in questa tipologia di filamenti sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - per edifici con destinazione residenziale (R): sono ammessi interventi fino alla RA;
- - per edifici con destinazione non residenziale: sono ammessi interventi fino alla RI. È altresì ammessa la demolizione con trasferimento della SUL di cui all'art. 19 delle presenti NTA;
- - per gli edifici rurali ad uso abitativo (AG): sono ammessi interventi di cui all'art. 82 delle presenti NTA;
- - per gli annessi destinati alla produzione agricola (AG): sono ammessi interventi di cui all'art. 83 delle presenti NTA.
4. Nei resede degli edifici appartenenti ai Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2) sono ammessi gli interventi di cui all'art. 85 commi 5 e 6.