1. È considerato cambio della destinazione d'uso la variazione della funzione originaria dell'immobile o di una singola unità immobiliare al fine di adibirlo, in via permanente, ad una funzione diversa, ossia dall'una all'altra delle destinazioni principali di cui all'art. 46 comma 1, ovvero la variazione tra le articolazioni funzionali di cui all'art. 46 comma 12.
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni:
- - la destinazione finale deve essere tra quelle consentite dal RU nei singoli tessuti o nelle specifiche aree di trasformazione;
- - il tipo di intervento edilizio da effettuare non ecceda quello previsto nei singoli tessuti o nelle specifiche aree indicate nelle tavole RU2 ed RU3;
- - nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo RRC, le trasformazioni edilizie siano compatibili con l'impianto tipologico e distributivo originario degli edifici interessati;
- - gli standard minimi richiesti dalla destinazione finale siano soddisfatti.
4. Le modalità dei cambi di destinazione d'uso sono definiti dalla L.R.T. 65/2014 e s.m.i.. Resta inteso che il passaggio da una categoria all'altra di cui allart. 46 comma 1 determina cambio di destinazione d'uso. Per gli aspetti procedurali e la documentazione necessaria si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio.
5. Per gli edifici indicati nelle tavole RU2 ed RU3 con specifica sigla relativa alla destinazione d'uso, questa è da intendersi come esclusiva e non soggetta a cambio di destinazione d'uso.
6. Il cambio di destinazione d'uso in parcheggi (Ml) è sempre ammesso. Fuori dal centro abitato è consentito quando non sia necessario realizzare esternamente la rampa di accesso.
7. Laddove è ammesso il cambio d'uso in R si intende ammessa anche la destinazione Ra (residenze speciali e collegi).