1. Nelle aree esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici sottoposti dalla ristrutturazione edilizia alla nuova costruzione, è obbligatorio con i corpi illuminanti siano previsti in modo tale da illuminare in maniera differenziata le zone carrabili da quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso i basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.
2. Il sito per l'accorpamento delle antenne radio e TV di cui all'art. 120 del PS sarà localizzato sulla base dei seguenti elementi:
- - assenza, per i cittadini e residenti, di rischi di inquinamento elettromagnetico;
- - esiti degli studi specifici redatti dall'ARPAT, previa analisi comparativa dei siti idonei;
- - esiti della valutazione di incidenza dell'opera sul SIR 89 "Montagnola Senese";
- - esiti di valutazioni specifiche riguardanti gli impatti sul paesaggio e la sicurezza aerea.