1. Per verde pertinenziale si intende quello compreso nelle aree scoperte dei lotti edificati o edificabili, sia di edifici privati che pubblici. Il verde pertinenziale non è indicato nelle tavole, risultando come differenza tra le parti edificate e quelle libere dei singoli lotti.
2. Compatibilmente con le esigenze funzionali (sicurezza, insolazione, distanze minime) saranno mantenute e collocate nelle aree di verde pertinenziale piante arboree, con preferenza per le specie autoctone indicate nell'art. 107 delle presenti NTA.
3. Sempre compatibilmente con le esigenze funzionali richiamate al precedente comma, l'eventuale autorizzazione al taglio di alberature di alto fusto sarà subordinata all'impegno del richiedente di piantare un nuovo albero.
4. Nelle aree di verde pertinenziale viene mantenuta la massima percentuale di superficie permeabile.
5. Nelle nuove costruzioni il Coefficiente di Occupazione dello Spazio del verde (COSV), specificato al comma 5 dell'art. 11, dovrà essere verificato per valori superiori a 1.