1. Le varianti al RU, nel rispetto dei parametri, degli indirizzi e delle prescrizioni del Piano Strutturale, sono adottate ed approvate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dagli artt. 16 e 17 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'adozione e l'approvazione di varianti normative con modifica di parametri urbanistici che determinino un aumento del carico urbanistico comportano il contestuale adeguamento delle dotazioni urbanistiche definite in coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale e con la disciplina del RU.