Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono integralmente richiamate le seguenti definizioni così come contenute nella L.R. Toscana 21.03.2000, n.39:
Con il termine "bosco" deve intendersi qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.
Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.
Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.
Non sono considerati "bosco":
- a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
- b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
- c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.
Con il termine "incendio boschivo" deve intendersi un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.
Con il termine "catasto dei boschi" deve intendersi l'inventario delle proprietà immobiliari su base comunale avente ad oggetto non solo i terreni situate su aree censite come boschive ma anche i terreni situati su terreni adibiti a pascolo, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco.
2. I Comuni associati di Siena e di Monteriggioni provvederanno all'aggiornamento annuale del suddetto catasto ed alla registrazione delle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati.
3. Ai fini dell'inserimento dei terreni interessati da incendi all'interno del Catasto dei boschi, di cui alla L.R. n. 39/2000, i Comuni associati si avvalgono delle informazioni contenute nelle schede AIB/FN redatte al momento dell'intervento dal Comando Stazione territorialmente competente del Corpo Forestale dello Stato.
Art. 2 Norme procedurali
1. I Comuni associati, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono alla raccolta dei dati inerenti gli incendi boschivi verificatisi a partire dall'anno di entrata in vigore della legge regionale n. 39/2000 nell'ambito dei territori di competenza, sulla base delle schede AIB/FN inviate dal Corpo Forestale dello Stato, su richiesta del Comune capofila inoltrata ai Comandi Stazione territorialmente competenti. Il Comune capofila provvederà altresì a raccogliere le informazioni sugli incendi verificatisi nel territorio di Comuni non associati, ma che in ogni caso hanno interessato, sia pur marginalmente, particelle di terreno insistenti nel territorio di competenza dei Comuni di Siena e di Monteriggioni.
2. Una volta acquisite le informazioni relative, i Comuni provvedono alla pubblicazione, previa comunicazione del relativo avvio di procedimento ai soggetti interessati (salvo che, per l'elevato numero dei medesimi, non occorra fare ricorso ad idonee forme di comunicazione) nei rispettivi Albi pretori dell'elenco dei terreni da inserire nel Catasto per la durata di 30 giorni consecutivi, provvedendo, altresì, a fornire tempestiva pubblicità mediante pubbliche affissioni ed inserzione nei rispettivi siti internet. Nei successivi trenta giorni potranno essere presentate osservazioni in merito. Entro i successivi 60 gg., i Comuni previa valutazione delle osservazioni, procederanno all'approvazione dell'elenco definitivo e delle perimetrazioni ed al conseguente aggiornamento del catasto.
3. Gli incendi verificatisi nel periodo antecedente all'anno di entrata in vigore della legge regionale n. 39/2000, pur non essendo formalmente inseriti nel catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, costituiranno comunque oggetto di catalogazione autonoma per fini statistici di utilità di ogni singolo Comune associato.
Art. 3 Struttura del catasto
Una volta definito l'elenco dei terreni da inserire ai sensi del precedente art. 2, vengono redatte delle planimetrie in scala adeguata georeferenziate relative ad ogni singolo incendio con sistema cartografico regionale e catastale, sulle quali avrà efficacia il presente Regolamento, corredate dei dati significativi riferiti all'evento con la puntuale indicazione delle prescrizioni previste dalla normativa vigente. Il catasto si compone dei seguenti elaborati:
- Planimetria generale in scala 1:25.000 con l'indicazione di tutti gli incendi, a partire dal quinquennio precedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 39/2000 fino alla data relativa al momento della raccolta dei dati annuali.
- Scheda relativa al singolo evento, contrassegnato da un Codice identificativo dell'incendio, formato da un numero progressivo relativo al singolo evento, a partire dall'entrata in vigore della legge regionale n. 39/2000, seguito dalla iniziale del Comune di riferimento, separata da un secondo progressivo numerico agganciato all'anno solare in cui si è verificato l'evento incendiario.
La scheda si compone delle seguenti sezioni:- A) Dati significativi dell'incendio;
- B) Elenco delle particelle interessate, indicanti sia il bosco effettivamente percorso dal fuoco sia le aree assimilate costituite dai pascoli confinanti ubicati nel raggio di 50 metri;
- C) Planimetria dell'incendio georeferenziata su Carta Tecnica Regionale;
- D) Planimetria dell'incendio georeferenziata su Carta Catastale;
- E) Prescrizioni di rito, ai sensi dell'art. 76 comma 4 della legge regionale.
Art. 4 Prescrizioni
1. Nelle aree di cui all'art. 1 percorse dal fuoco, si applica la disciplina prevista dall'art. 76, comma 4 e ss, in base alla quale nei boschi percorsi da incendi è vietato:
- a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
- b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione provinciale delle aree soggette ai divieti.
2. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
- a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
- b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
3. In tutti gli atti di compravendita concernenti aree situate in zone boscate ed adibite a pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ed immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni da tali eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, pena la nullità dell'atto.
4. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.
Art. 5 Adempimenti dei proprietari o aventi titolo
1. I proprietari o i possessori, a qualsiasi titolo, delle aree colpite o minacciate da incendio, ai fini di consentire le operazioni di spegnimento, devono garantire il libero accesso e devono mettere a disposizione la manodopera idonea, le attrezzature ed i mezzi di cui abbiano la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Dal momento del verificarsi dell'evento, è fatto obbligo ai suddetti soggetti di adeguarsi alla normativa vigente nonché alle disposizioni del presente Regolamento.
Art. 6 Rapporti con i Comuni non associati
1. Qualora l'incendio esteso ai pascoli entro 50 mt. interessi particelle di terreno situate al di fuori dell'ambito di competenza amministrativa dei Comuni associati, il Comune capofila provvederà, contestualmente all'acquisizione della scheda relativa all'evento redatta dal Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, alla tempestiva trasmissione della scheda dell'incendio al Comune competente. Ai fini dell'aggiornamento del catasto, non si terrà conto della parte di incendio (o assimilata) ricadente al di fuori del confine amministrativo dei Comuni associati.
2. Di contro, come precisato all'art. 2, il Comune capofila provvederà, entro il 30 settembre di ogni anno, a richiedere informazioni ai Comuni confinanti in ordine ad eventuali incendi verificatisi i quali abbiano interessato, sia pur marginalmente, particelle situate nel territorio dei Comuni associati.
Art. 7 Norme transitorie
1. Durante il periodo di prima applicazione del presente Regolamento, per tutte le aree interessate da eventi incendiari avvenuti prima del 30.09.2005, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal precedente art. 4, previo parere favorevole del competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato.
2. Per quanto concerne la verifica delle rispondenze dello stato dei luoghi, a partire dalla data del verificarsi dell'incendio con le risultanze delle schede AIB/FN, si provvederà mediante sopralluoghi effettuati in maniera congiunta dal personale dei Comuni associati.
3. Relativamente a tali episodi, ai soggetti interessati, in considerazione del lasso di tempo intercorso fra il verificarsi dell'evento e la formale istituzione del catasto, sarà data idonea comunicazione del periodo di residua vigenza delle prescrizioni, calcolato sulla base della data dell'evento incendiario.