1. Fino all'approvazione definitiva del RU, sono consentiti unicamente gli interventi conformi allo strumento di pianificazione territoriale vigente e non in contrasto con l'atto di governo del territorio adottato.
2. Salvo quanto previsto dal precedente comma 1, si applicano le previsioni contenute nell'art. 61 della L.R. 1/2005.